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Il dividendo di cittadinanza europeo

Carissimi,
prossimamente si parlerà tanto di politiche europee, quello che vorremmo che l’Europa diventasse, entriamo in Europa per cambiare l’Italia e via sloganando.
Nel mio piccolo cerco di dare una mano con una idea poco ortodossa ma abbastanza ragionata.

Uno dei problemi principali dell’Europa è la mancanza di crescita dell’economia, collegata alla morsa del debito pubblico, collegata al pericolo di deflazione.

Premesso che, secondo me, nel lungo termine si dovrebbe perseguire un obiettivo di crescita qualitativa e non quantitativa (la cosiddetta “decrescita felice”), oggi siamo chiamati a risolvere un problema immediato.
Negli ultimi anni, la BCE ha cercato di tappare i buchi immettendo liquidità nel mercato.
Il metodo usato è quello del Quantitative Easing che, detto alla casalinga, consiste nell’aumentare la liquidità del sistema acquistando titoli di Stato e obbligazioni dalle banche, soprattutto dei Paesi in difficoltà.
Nell’immediato queste misure hanno l’effetto di calmierare i tassi di interesse.
Proprio oggi (11.4.2014), il tasso dei BTP è sceso allo 0,93%.
Mario Draghi: ti devo una cena 🙂
Dietro al Quantitative Easing (per gli amici QE), si cela la speranza che la liquidità raggiunga le banche e che queste concedano crediti a imprese e privati.
Questi ultimi dovrebbero infine rimettere in moto l’economia.
Purtroppo questo approccio top-down non è molto efficace se le banche hanno bilanci in sofferenza.
Le banche utilizzano la liquidità fornita dalla BCE per rimettere a posto i bilanci flagellati dalle precedenti bolle finanziarie e quindi rimane ben poco per imprese e privati.
L’economia non riparte e lo spettro della deflazione non fa dormire il nostro amico Mario.
Qualcuno si chiede: ma QE significa che la BCE stampa soldi, creandoli dal nulla, e li immette nel sistema?
Più o meno si.
Si chiama Fiat Money.
Fiat Money non è denaro prodotto dalla Fiat, ma semplicemente denaro “creato”.

Facciamo un breve ripasso della storia (necessario per capire certi meccanismi), e torniamo nel 1690.
Francia-Inghilterra 3-0 (parliamo della battaglia di Beachy Head) e il re William III vuole la rivincita.
Per finanziare la flotta navale, servivano circa 1.200.000 sterline, ma il re era a secco perchè aveva perso tutto all’andata.
All’epoca non esisteva la moneta cartacea o elettronica: le sterline erano d’argento e quindi l’argento, in quanto metallo prezioso, non poteva essere riprodotto a piacimento.
Era necessario farsi prestare i soldi da chi ce li aveva.
A questo scopo fu fondata la Bank of England, che risolveva il problema creando le banconote e i titoli del debito pubblico.
Il cittadino portava un sacchetto di monete d’argento in banca e riceveva un titolo del debito pubblico (Bond) che garantiva un tasso di interesse.
Il re riceveva il corrispettivo in banconota e ci comprava navi e cannoni.
Ogni banconota era convertibile nella corrispondente quantità di moneta in argento.
Così nacque il debito pubblico e il sistema monetario nella forma che più o meno conosciamo tutti.
Nel corso degli anni, si è passati dalla convertibilità in argento al Gold Standard.
Un sistema monetario basato sul Gold Standard prevede che la moneta sia convertibile in una quantità di oro corrispondente al valore della stessa.
Il Gold Standard è andato in pensione nel Ferragosto del 1971, quando il presidente degli USA (Richard Nixon) annunciò che il dollaro non sarebbe più stato convertibile in oro.
Il motivo?
Dopo la seconda guerra mondiale, il volume del commercio internazionale esplode.
Gli accordi di Bretton Wood, che regolavano il sistema monetario internazionale, prevedevano che le valute internazionali fossero legate al dollaro e il dollaro all’oro (le riserve di Fort Knox).
Questa costruzione aveva un difetto, conosciuto come il “dilemma di Triffin”: l’aumento degli scambi comportava una sempre maggiore richiesta di dollari, in quanto all’aumento della massa monetaria nei singoli stati, doveva corrispondere una copertura in dollari.
Il dollaro doveva a sua volta essere “coperto” dalle riserve auree, ma ad un certo punto, tutti gli operatori del mercato si resero conto che la quantità di riserve auree era assolutamente insufficiente per coprire la valuta.
Tutto l’oro del mondo, dai vostri orecchini ai tesori dei Maya, se venisse fuso insieme, risulterebbe in un cubo di 21 metri di lato.
Poco per coprire il volume delle transazioni monetarie a livello globale!
Mettici pure che gli USA avevano finanziato le guerre della Corea e del Vietnam stampando dollari…
Per farla breve, Nixon decide che il dollaro non è più convertibile in oro e quindi vengono liberalizzati i cambi.
Nasce il Fiat Money, il denaro creato dal nulla, non convertibile in alcunchè.
Ora direte: ma se si può creare moneta dal nulla, appropriamoci della sovranità monetaria, mettiamo in moto la stampante e risolviamo il problema!
Calma, calma!
Nel momento in cui uno Stato si appropria della sovranità monetaria e la gestione della creazione del denaro non è delegata ad un ente terzo ed indipendente (la banca centrale), il tasto “print” viene lasciato acceso a piacimento e in poco tempo si innesca l’iperinflazione.
Ecco un esempio di sovranità monetaria gestita ad muzzum:

Zimb 5_0

Che cos’è l’inflazione?
Per semplificare ai minimi termini, immaginate un sistema economico composto da 100 persone, che hanno a disposizione in tutto 100 monete da un Euro (la massa monetaria) e sul mercato esistono 100 uova (offerta totale di beni e servizi).
Se il mercato è in perfetto equilibrio, ogni persona spenderà un Euro per comprare un uovo.
Adesso facciamo aumentare la massa monetaria e immettiamo altre 100 monete da un Euro nel sistema.
Affinchè il mercato raggiunga un equilibrio stabile, il prezzo delle uova tenderà a salire, fino a raggiungere il prezzo di 2 Euro.
Questa è l’inflazione.
Al contrario, se aumentiamo l’offerta di beni e servizi, quindi portiamo le uova da 100 a 200, il sistema sarà in equilibrio quando il prezzo delle uova sarà di 50 centesimi.
A livello macroeconomico il calcolo è molto più complesso, ma il principio di base è questo.
Adesso Mario Draghi ha un problema: deve fare in modo che gli attori del mercato dispongano di una massa monetaria maggiore per comprare uova (beni e servizi) e fare in modo che l’inflazione si porti al 2%.
Contemporaneamente questa massa monetaria deve circolare affinchè l’economia si rimetta in moto.
I tentativi finora fatti sono stati poco fruttuosi: tra il 2011 e il 2012 la BCE si è sparata quasi 1500 miliardi di Euro e il prossimo intervento dovrebbe essere di circa 1000 miliardi (80 miliardi al mese per 12 mesi).
Ripetiamo: sia i 1500 miliardi di prima che i 1000 di quest’anno sono soldi stampati dalla BCE per calmierare i tassi di interesse del debito pubblico e fare arrivare liquidità alle banche ed infine a cittadini e imprese.

Da qui nasce l’idea di provare un approccio bottom-up: la creazione di un dividendo di cittadinanza europeo.
La BCE vuole raggiungere il target di inflazione del 2% e contemporaneamente far scendere il livello dell’Euro per rendere più competitive le esportazione europee?
Con il dividendo di cittadinanza, si andrebbe a distribuire direttamente ai cittadini della zona euro (circa 320 milioni) una somma mensile, flat per tutti, indipendentemente da qualsiasi fattore (età, nazionalità, patrimonio).
Ipotizzando una somma di 50 euro a testa, saremmo sui 16 miliardi al mese (contro gli 80 miliardi attuali che vengono iniettati nel sistema bancario).
Di questi 50 euro, una parte verrebbe immediatamente recuperata tramite l’IVA e successivamente tramite le imposte dirette, mitigando l’effetto sul tasso di inflazione e migliorando la raccolta fiscale dei singoli Stati.
Indipendentemente dall’uso di questo dividendo, si andrebbe a stimolare immediatamente l’economia, senza dover aspettare che la liquidità venga immessa sul mercato dalle banche.
Nel momento in cui si raggiunge il target di inflazione desiderato, il programma potrebbe essere ridotto o messo in stand-by.
Sarebbe una soluzione win-win-win: la BCE allontana lo spettro della deflazione, i cittadini potrebbero disporre di una somma extra che stimola immediatamente l’economia, gli Stati potrebbero disporre di entrate fiscali aggiuntive e mettere in moto un ciclo di investimenti.

Il MES spiegato a me stesso

Nel post precedente abbiamo cercato di spiegare il Fiscal Compact.

Per capire bene il senso di quel trattato, bisogna studiare in maniera ancora più approfondita il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).
Si tratta dell’ennesimo imbroglio alle spalle dei cittadini europei o della panacea per salvarci dagli strali della speculazione finanziaria?

Piccolo ripasso storico: nel 1999 nasce l’Unione Monetaria, con lo scopo di creare un’area economica e monetaria che potesse essere in grado di competere con gli USA e la Cina.
Per raggiungere questo scopo, era necessaria una moneta unica (l’Euro) solida e credibile.
Furono stabiliti i criteri di convergenza economica (il famoso trattato di Maastricht) e, dopo alterne vicende, siamo arrivati al famoso Fiscal Compact.

Riassumiamo in estrema sintesi: deficit annuale 3% (deficit strutturale allo 0,5%), rapporto debito/PIL del 60%, severi criteri di controllo, correzione e sanzione per chi non si attiene alle regole.

Ad ogni crisi che si è verificata negli ultimi anni, si è risposto con dei “pacchetti di salvataggio” che sono serviti solamente a mettere una pezza e rimandare la soluzione del problema (ammesso che esista una soluzione, fermo restando l’attuale politica monetaria e del debito)

A questo punto, chi ha causato e/o non ha saputo risolvere il problema negli ultimi anni, ci chiede un ulteriore sforzo di fiducia.

I Capi di Governo e rispettivi ministri delle Finanze si sono accordati per la creazione di un meccanismo sovranazionale che ha le caratteristiche di una banca (anche se non è una banca), che ha lo scopo di “difendere” i Paesi dell’Europa dalla speculazione e da potenziali situazioni di insolvenza.

Per fare questo, il MES sarà equipaggiato di una potenza di fuoco di circa 700 miliardi di Euro.

Capitale che proviene direttamente dalle tasse dei cittadini.

Per questa analisi, abbiamo tralasciato i preamboli e gli articoli di chiara interpretazione e miriamo a studiare le parti più controverse, che verranno evidenziate in grassetto e commentate in corsivo.

Mettetevi comodi perchè la storia è lunga, ma ne vale la pena: il MES è uno di quei trattati che può influenzare la vostra vita in maniera rilevante.
Immaginate l’Europa come un tavolo di poker.

L’italia si è seduta con un blind da 125 miliardi di Euro.
Per la casalinga di Caltanisetta (citazione dotta di Barbara d’Urso): 125 miliardi sono 100 volte la somma per cui si è fatto il casino per la faccenda Bankitalia.

Partiamo dal capitale iniziale: gli 80 miliardi sono la quota da versare (in 5 rate), mentre i restanti 620 miliardi sono richiamabili in qualsiasi momento, in caso di necessità.

Premessa: l’art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea recita:

L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

Questa è la cosidetta clausola “no bail out”, che in italiano vuol dire: ogni Statoè responsabile del proprio debito.
Se vai in fallimento, nessuno è obbligato a salvarti.

Nel momento in cui si è ratificato il MES, questa clausola di salvaguardia viene violata direttamente.

Questa non è una sottigliezza, perchè all’epoca, questa clausola fu imposta dai Paesi più “virtuosi” (Germania in primis) per proteggersi da eventuali coinvolgimenti per responsabilità altrui.

Già questo potrebbe bastare per far capire che il MES non fa gli interessi dei suddetti popoli.

ARTICOLO 3

Obiettivo

L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

In italiano: il MES può fare affari e transazioni di qualsiasi tipo con chiunque.
Una delega in bianco sulla fiducia.


ARTICOLO 4

Struttura e regole di voto


ARTICOLO 5

Consiglio dei governatori

Qui viene spiegata la composizione del Consiglio dei Governatori (in seguito CdG).
Tralasciamo le parti di piana interpretazione e puntiamo direttamente ai commi controversi:

Comma 7, lettera k): revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;

lettere m) e n):

m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.

La revoca dell’immunità è una faccenda interna del CdG e nessuna istanza esterna o di controllo ha il potere di revocare l’immunità.
Avete presente le discussioni sull’immunità parlamentare (che tra l’altro sono pubbliche)?
Qui decide un gruppo ristretto, senza alcuna legittimazione democratica, senza obbligo di pubblicità.
Come scopriremo in seguito, l’immunità e la segretezza dei documenti e dei protocolli del CdG è totale.
Sulla lettera n) ci chiediamo: chi decide sulla “necessità di qualsiasi altra decisione”?
Anche questa è una delega in bianco.


ARTICOLO 6

Consiglio di amministrazione


ARTICOLO 7

Direttore generale

4. Il direttore generale è il capo del personale del MES.
Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.

Piena discrezionalità sulla selezione, sul numero e le condizioni di lavoro/salariali del personale.
Quante persone lavoreranno per il MES? Stipendio? Condizioni? Privilegi?
Altra delega in bianco!


CAPO 3

CAPITALE

ARTICOLO 8

Stock di capitale autorizzato

1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni
3. Nulla da rilevare
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.

Qui viene descritta la composizione del capitale e si celano le magagne.
Le quote hanno un valore nominale di 100.000 euro. Bene!
Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari.
Con l’avverbio “inizialmente” apriamo la porta all’avverbio „successivamente“.
Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.”
Qui casca l’asino: 7 milioni di quote per 100.000 euro fa 700 miliardi.
E se cambiassimo il valore nominale?
Passiamo da 100.000 a 120.000?
Sarebbero 840 miliardi.
Non poniamo limiti all’immaginazione!


ARTICOLO 9

Richiesta di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

È pacifico che nel caso che il capitale scenda oltre una determinata soglia, sia necessario effettuare i versamenti.
Da notare gli avverbi “incondizionatamente” e “irrevocabilmente”.
Immaginiamo il „worst case scenario“: una o più nazioni vanno in default e bisogna richiamare tutto il capitale.
Arriva la telefonata all’Italia con l’ordine di versare 125 miliardi entro 7 giorni.
O alla Germania di versare 190 miliardi entro Sabato prossimo.
Delirio!


 ARTICOLO 10

Adeguamenti del capitale autorizzato

1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.

Nelle pieghe di questo articolo, si nasconde un ulteriore inganno: il capitale può essere adeguato (quindi aumentato) e la decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato ai rispettivi Stati l’adeguamento del capitale.
Il verbo usato è cruciale: notificare e non ratificare.
Notificare significa informare, quindi non è necessaria alcuna ratifica da parte dei parlamenti nazionali.
Semplificato ulteriormente: Caro Membro, con la presente ti informiamo che abbiamo deciso di aumentare il capitale del MES di x miliardi e ti preghiamo di effettuare il versamento entro sette giorni, come da Articolo 3 comma 9. Cordiali saluti, il Governatore


ARTICOLO 11

Modello di contribuzione

CAPO 4

OPERAZIONI

ARTICOLO 12

Principi

Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

Nel capo 4 vengono spiegate tutte le forme di intervento del MES. È una parte tecnica per cui non entriamo nel dettaglio.

Meritano una menzione gli articoli 16 e 17.


ARTICOLO 16

Prestiti del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

Dato che le condizioni per il prestito vengono imposte discrezionalmente dal CdG, cosa dobbiamo aspettarci?
Considerate anche che il Fondo Monetario Internazionale fa parte del consesso…
Le condizioni del prestito e degli aiuti vengono decisi caso per caso.
È chiaro che non può esistere una procedura o un set di condizioni standard per tutti, ma sarebbe interessante sapere come si arriva a definire i termini e le condizioni degli aiuti.
Ma anche questo è un procedimento coperto da segreto (inviolabile)


ARTICOLO 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

In breve: il MES può acquistare direttamente i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà. Violando l’art. 125 del TFUE, si stabilisce che è possibile finanziare direttamente il debito di un Paese con le tasse di un altro.
Una forma di solidarietà che non verrà gradita nel momento in cui ci si troverà dalla parte del “donatore”.
Ricordiamo sempre che l’Italia è il terzo contribuente in ordine di grandezza (Germania 190 mrd, Francia 142 mrd, Italia 125 mrd, Spagna 83 mrd, Paesi Bassi 40 mrd, e via via a scendere fino a Malta con 0,5 mrd.


ARTICOLO 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario


ARTICOLO 19

Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria


ARTICOLO 20

Politica di fissazione dei tassi di interesse


ARTICOLO 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.

Il MES, oltre al capitale sottoscritto dai Paesi membri, può indebitarsi sul mercato, con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
Condizioni e quantità lasciate alla piena discrezione del CdG!
Questa delega in bianco apre la porta a ingerenze da parte di terzi: FMI, fondi internazionali, banche d’affari, fondi sovrani.
Il debito può essere elevato illimitatamente e andare nelle mani di chiunque.


CAPO 5

GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 22

Politica di investimento

Qui vengono descritti i principi della politica di investimento del MES.
Nel dettaglio, viene lasciato tutto nella discrezionalità del CdG.


ARTICOLO 23

Politica in materia di dividendi


ARTICOLO 24

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.

Possono essere istituiti altri fondi, per finalità sconosciute, al di fuori di ogni controllo legale e contabile.
Altra delega in bianco!


ARTICOLO 25

Copertura delle perdite

1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:

a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

Appena uno Stato non è in grado di soddisfare il pagamento, la patata bollente va divisa tra gli altri Stati, a catena.
Questa clausola spaventa in particolar modo la Germania, che ha il ruolo del membro più forte all’interno del MES.
Giova ricordare nuovamente che l’Italia è sempre il terzo in classifica e impegnato per 125 miliardi (a meno di ulteriori aumenti)


ARTICOLO 26

Bilancio di previsione


ARTICOLO 27

Conti annuali


ARTICOLO 28

Revisione interna

Ricordate la segretezza e inviolabilità della documentazione e dei protocolli?


ARTICOLO 29

Revisione esterna

Vedi sopra!


ARTICOLO 30

Collegio dei revisori


CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Sede


ARTICOLO 32

Status giuridico, privilegi e immunità

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Come potete vedere, il MES si arroga tutta una serie di privilegi e immunità, ponendosi al di sopra di qualsiasi istituzione e organo di controllo.
Solo il MES può rinunciare volontariamente alla propria immunità.
Se per esempio la magistratura volesse indagare sui documenti o ispezionare i locali del MES, avrebbe le mani legate.
Non è nemmeno possibile chiedere una autorizzazione a procedere ad un ente terzo.
Questo è un livello di immunità assoluto che non ha alcuna giustificazione e rappresenta un evidente abuso di potere.


ARTICOLO 33

Personale del MES


ARTICOLO 34

Segreto professionale


ARTICOLO 35

Immunità delle persone

1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

Qui vengono ulteriormente ribadite le immunità di cui godono i membri e il personale del MES.
Splendida la chicca del comma 3: il direttore, anche volendo, non può privarsi dell’immunità.
Deve aspettare la decisione del CdG.


ARTICOLO 36

Esenzione fiscale

1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all’applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.

Oltre all’immunità, abbiamo anche un’esenzione fiscale totale, soprattutto per i dipendenti.
Naturalmente non è assolutamente dato sapere quanto guadagneranno i dipendenti del MES.


 ARTICOLO 37

Interpretazione e composizione delle controversie


ARTICOLO 38

Cooperazione internazionale

Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.

La cooperazione con il FMI apre la porta ad una intromissione diretta degli USA nelle manovre del MES.
L’arrivo dell’FMI corrisponde sempre allo smantellamento dello stato sociale e la contrazione di crediti per mega-appalti o privatizzazioni che vanno a beneficio delle imprese “sponsor”.


CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Attinenza con i finanziamenti del FESF


ARTICOLO 40

Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF


ARTICOLO 41

Versamento del capitale iniziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

La quota dell’Italia è di 14 miliardi.
Altra furbata: andando a spulciare il bilancio dello Stato, scoprirete che questo versamento è stato classificato come “acquisizione di un’attività finanziaria”, cioè la partecipazione al capitale del fondo.
Con questo stratagemma, i 14 miliardi non fanno aumentare l’indebitamento netto, ma risultano come se lo Stato italiano avesse effettuato un investimento.
Esempio casalingo: avete 10.000 euro e comprate 10.000 euro di titoli di Stato.
In questo caso si tratterebbe di un investimento.
Nel caso del MES, nella più prudente delle ipotesi, stiamo versando una cauzione…


ARTICOLO 42

Correzione temporanea del modello di contribuzione


ARTICOLO 43

Prime nomine


CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI


Se siete arrivati alla fine di questa analisi, capirete che il MES non è stato concepito nell’interesse di uno Stato in particolare, ma ha il potenziale distruttivo per ridurre alla schiavitù finanziaria tutti gli Stati d’Europa.
Dalle clausole vessatorie e ingiustificabili infilate con molta nonchalance, si deduce che questo trattato è stato scritto nell’interesse di una ristretta elite finanziaria che ha approfittato del panico della crisi finanziaria per far passare queste misure senza un processo di valutazione e ponderazione di qualsiasi istanza democratica.
Chi ha ratificato questo trattato, nel migliore dei casi non lo ha proprio letto o capito, perchè se lo ha letto, capito e approvato, o è un deficiente o è un criminale.

La mia modesta opinione: il MES è da cancellare in toto.

“Abolire il MES” non sarà più uno slogan vuoto, ma adesso sapete cosa c’é dietro!

Il Fiscal Compact spiegato a me stesso e a mia zia Nunzia.

Rieccoci qua dopo una lunghissima pausa!

Oggi vorrei condividere la mia analisi del Fiscal Compact.

Onde evitare uno stile da “campagna elettorale” o “Bar Sport”, ho semplicemente sintetizzato le parti salienti, riportando gli articoli originali e aggiungendo il mio commento.
In questo modo anche voi potrete farvi un’idea e dare una vostra interpretazione del documento.

Iniziamo con la definizione di Fiscal Compact: questo trattato, il cui nome formale è Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria, è un’evoluzione del precedente Patto di Stabilità e prevede una serie di controlli e meccanismi implementare una disciplina di bilancio più rigida tra i Paesi dell’area Euro e fondamentalmente ha due obiettivi:

1) Raggiungere il pareggio di bilancio (deficit strutturale 0% – 0,5% secondo la definizione che vedremo in seguito)
2) Rapporto debito/PIl del 60% da raggiungere entro 20 anni.

In seguito riportiamo gli articoli più rilevanti.
In grassetto le parti che sollevano interrogativi e in corsivo il mio commento.

TITOLO III

FISCAL COMPACT

Articolo 3

  1. Le parti contraenti devono applicare le seguenti regole, in aggiunta e fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione:

a) La situazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche deve essere in pareggio o in avanzo.

b) La regola di cui al punto a) si considera rispettata se il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non superi il valore di riferimento specifico per ciascun Paese, come definito dal Patto di Stabilità e Crescita riveduto e corretto, con un limite minimo di un deficit strutturale dello 0,5% sul Pil nominale. Le parti contraenti garantiscono la convergenza verso i rispettivi obiettivi di medio-termine per ciascun Paese. La tempistica per tale convergenza sarà proposta dalla Commissione tenendo conto della sostenibilità dei rischi per ogni Paese. L’avvicinamento e il raggiungimento degli obiettivi di medio termine saranno valutati sulla base di una analisi complessiva che abbia come riferimento il bilancio strutturale, inclusa una analisi della spesa al netto di introiti dovuti a misure discrezionali, in linea con quanto previsto dal Patto di Stabilità e Crescita rivisto.

c) Le Parti Contraenti possono temporaneamente deviare dai loro obiettivi di medio termine o dai piani di rientro dal deficit solo in caso di circostanze eccezionali, come specificato dal paragrafo 3.

Qui abbiamo i primi elementi di discrezionalità…

e) Nell’eventualità che vengano ravvisati allontanamenti significativi dagli obiettivi di medio termine o dai piani per raggiungerli, deve essere innescato automaticamente un meccanismo di correzione. Il meccanismo deve includere l’obbligo per la Parte Contraente interessata di implementare misure per correggere gli allontanamenti per un periodo definito di tempo.

Tutti gli stati Europei vengono costantemente monitorati attraverso uno scoreboard che misura diversi indicatori economici.
Quando questi indicatori vanno oltre una soglia determinata, scatta l’allarme.
L’allarme porta ad una „raccomandazione“ di politiche da adottare per rimettere a posto questi indicatori.

In passato, c’era solo la raccomandazione, seguita eventualmente da una sanzione pari allo 0,1% del PIL (vedasi „six pack“)
Adesso dovrebbe scattare un meccanismo, per cui le „raccomandazioni“ per rientrare dal debito dovrebbero essere implementate immediatamente, in automatico.
Uso il condizionale e capirete il perchè nei prossimi articoli.

2.
Le regole di cui al paragrafo 1 devono diventare effettive nei sistemi legislativi nazionali delle Parti Contraenti al più tardi in un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, introdotte in disposizioni nazionali vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale o comunque con la garanzia di essere pienamente seguite e rispettate in tutti i procedimenti relativi al bilancio nazionale. Le Parti Contraenti devono mettere in atto a livello nazionale i meccanismi di correzione menzionati al paragrafo 1.e) sulla base dei principi concordati che saranno proposti dalla Commissione Europea, concernenti in particolare la natura e l’entità delle misure correttive da prendere e la tempistica in cui dovranno essere prese, anche in caso di circostanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili di monitorare a livello nazionale l’osservanza delle regole. Questo meccanismo deve rispettare pienamente le prerogative dei parlamenti nazionali.

La Commissione Europea indicherà quale tipo di interventi bisognerà effettuare per rientrare dal debito.
La frase „Questo meccanismo deve rispettare pienamente le prerogative dei parlamenti nazionali“ , considerato che si tratta di un „meccanismo“, può essere visto come una mera ratifica della ricetta prescritta dalla Commissione Europea.
Quali siano queste misure non è dato sapere.
Il che lascia forti dubbi sul termine „meccanismo“, che implicherebbe un’applicazione automatica di un qualcosa di predefinito.
Con questa formulazione si aprono le porte ad interventi decisi unilateralmente (vedasi Troika in Grecia)

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 si applica. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
“Deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione”: si intende il netto annuo del disavanzo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee;
“Circostanze economiche eccezionali”: si intende un evento inconsueto non soggetto al controllo della Parte Contraente interessata, che ha un forte impatto sulla posizione finanziaria del governo o in periodi di grave crisi economica come previsto nel Patto rivisto di Stabilità e Crescita, premesso che la temporanea deviazione della Parte Contraente interessata non metta a rischio la sostenibilità finanziaria nel medio termine.

Anche qui abbiamo ampi margini di discrezionalità e interpretazione.
La crisi in Italia è un evento eccezionale al di fuori dal nostro controllo o un evento nella norma?

Articolo 4

Quando il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 12, le Parti contraenti si impegnano a ridurlo ad un tasso medio di un ventesimo l’anno come punto di riferimento, come previsto dall’articolo 2 del regolamento del Consiglio numero 1467/97 del 7 Luglio 1997 per velocizzare e chiarire l’implementazione di procedure per deficit eccessivo, come precisato dal regolamento del Consiglio numero 1177/2011 dell’8 Novembre 2011

Questa è la parte più controversa.
Il regolamento prevede che la riduzione venga calcolata sull’eccedenza ponderata degli ultimi 3 anni.
Questo consente di trovare un compromesso tra gli sviluppi di medio termine e l’anno più recente, evitando di far scattare i meccanismi alla rottura della soglia in un singolo anno (che può essere dovuto ad un evento eccezionale)
L’Italia ha chiuso il 2013 con un rapporto deficit/PIL del 132,6% (circa 2070 miliardi di euro di debito su un PIL di 1560 miliardi)
Siamo abbondantemente oltre soglia.
Un aspetto da approfondire è il tasso „medio“ di un ventesimo l’anno.
Il tasso medio implica una curva discendente, dove le riduzioni sono più drastiche all’inizio e più lievi man mano che ci si avvicina al target del 60%.
Secondo la formula di calcolo concordata a livello europeo e recepito dal DPEF 2012, il rapporto debito/PIL dovrebbe essere il 112,3% nel 2016, 109,6% nel 2017, 107% nel 2018 (fonte)
La curva andrà ammorbidendosi e se tutto va secondo i piani del DPEF, il rapporto deficit/PIL raggiungerà l’80% nel 2030.

Arriviamo alla conclusione.
Lasciando i valori costanti al 2013, per raggiungere il rapporto debito/PIL del 60%, il debito dovrebbe ridursi a 936 miliardi.
Nella nostra simulazione a 5 anni, vogliamo essere ottimisti e prevediamo un tasso di crescita costante del PIL dell’1% (attualmente siamo in decrescita).

Ipotizziamo che si riesca a ridurre il debito con disciplina ferrea e senza sgarrare, del 5% all’anno.
Questa simulazione implica un deficit pubblico dello 0%.
Per la cronaca: Il calcolo nella tabella è molto generoso, perchè il deficit per il 2014 è previsto al 2,6% e per il 2015 al 2.2%.
Renzi ha anche dichiarato di voler „grattare“ lo 0,4% per arrivare alla soglia del 3% (senza sforare) per poter stimolare l’economia con circa 6 miliardi.
Facciamo la tabellina con Excel e avremo

 Anno Debito Saldo PIL Rapporto Deficit/PIL
2013 2070,00 98,57 1560,00 132,69%
2014 1971,43 93,88 1575,60 125,12%
2015 1877,55 89,41 1591,36 117,98%
2016 1788,14 85,15 1607,27 111,25%
2017 1702,99 81,09 1623,34 104,91%
2018 1621,90 77,23 1639,58 98,92%

Per mia zia Nunzia (che non sa fare il calcolo con le percentuali): per scendere da 132 a 107% in 4 anni, bisogna ridurre il debito e/o far crescere il PIL per un totale di circa 517.5 miliardi (cinquecentodiciassette miliardi in 4 anni).
Ricordate lo scherzo a Fabrizio Barca con il finto Nichi Vendola, dove si ipotizzava una partimoniale secca da 400 miliardi?

Alternativa: trovare un giacimento di petrolio che (ai prezzi di oggi) produca circa 5 milioni di barili al giorno.

Articolo 5

  1. Le Parti Contraenti che sono soggette a procedura per deficit eccessivo secondo i Trattati dell’Unione Europea, mettono in atto il programma per una partnership di bilancio ed economica con valore vincolante, contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da mettere in atto e implementare per garantire una correzione efficace e durevole dei disavanzi eccessivi. Il contenuto e il formato di tali programmi devono essere definiti dal diritto dell’Unione Europea. La loro presentazione alla Commissione e al Consiglio europei per l’approvazione e il loro monitoraggio deve avvenire nel contesto delle procedure di vigilanza esistenti del Patto di Stabilità e Crescita.

Logicamente i piani di rientro vanno approvati e monitorati dalla Commissione Europea.
Una cessione di sovranità che rientra nella logica del trattato, per cui è assolutamente legittima (anche se a qualcuno non può piacere – se siete sposati o fidanzati, capirete il meccanismo).
La storia recente ci insegna che questi provvedimenti presi dall’alto da burocrati (vedasi troika o FMI), raramente contemplano le esigenze della popolazione.
Le prime misure che vengono adottate riguardano sempre la riduzione dello stato sociale e privatizzazione dei „gioielli di famiglia“ a prezzi di realizzo.
La conseguenza è sempre un impoverimento generalizzato della popolazione e un ulteriore collasso dell’economia.

Esempio Grecia: il PIL è calato dello 0,2% nel 2008 / 3,1% nel 2009 / 4,9 nel 2010 / 7,1% nel 2011 / 6,4% nel 2012 e 4% del 2013.
Nello stesso periodo il rapporto deficit PIL è salito da 112,9% a circa 180% di oggi.
Magra consolazione: la Grecia (così come l’Italia) ha un avanzo primario, che però viene vanificato dal peso degli interessi sul debito.

Articolo 6

Nell’ottica di coordinare meglio la pianificazione delle emissioni di debito nazionale, le Parti Contraenti devono fare rapporto ex ante alla Commissione e al Consiglio europeo dei loro piani di emissione di debito.

Questo articolo si sposerebbe con una rivisitazione dell’articolo 123 del Trattato di Lisbona.
Un bell’intervento di microchirurgia e sostituiamo „prohibited“ con „allowed“.
In sostanza di metterebbe fine al meccanismo per cui la BCE presta i soldi alle banche allo 0.5% e queste poi comprano i titoli di Stato al tasso di mercato, lucrando sulla differenza.
Se gli Stati potessero finanziarsi allo 0.5%, l’uscita dal tunnel del debito sarebbe alla nostra portata, tanto è vero che l’Italia (come detto in precedenza) ha un avanzo primario.
Compiti per casa: se vi capita di parlare con un politico o aspirante tale, chiedetegli il perchè della formulazione dell’articolo 123 del Trattato di Lisbona.
Se non sa cosa è il Trattato di Lisbona o non ricorda la formulazione dell’articolo 123, fate finta di parlare con mia zia Nunzia e chiedete: “perchè la BCE non può prestare i soldi direttamente agli Stati, ma li presta alle banche e poi gli Stati devono ricorrere alle banche ai prezzi di mercato per finanziare il proprio debito?”
Dalla risposta capirete se c’é ancora speranza o se siamo in alto mare!

Articolo 7

Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell’Unione, le Parti contraenti la cui moneta è l’euro si impegnano a sostenere le proposte o raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, qualora sia individuato dalla Commissione europea uno Stato membro (la cui moneta è l’euro) che sia in contrasto con del tetto del 3% nel quadro di una procedura per disavanzo eccessivo, a meno che una maggioranza qualificata delle parti contraenti non esprima opinione contraria. La maggioranza qualificata è definita per analogia con le pertinenti disposizioni contenute nei Trattati dell’Unione Europea senza tenere conto della posizione della Parte contraente interessata, se si oppone alla decisione proposta o se invece la consiglia.

Se una maggioranza qualificata può porre il veto alla procedura di infrazione, è ipotizzabile un accordo tra i „peccatori“, a scapito di chi rispetta i dettami del trattato.
Crisi diplomatiche già programmate!

Articolo 8

  1. La Commissione europea è invitata a presentare a tempo debito alle Parti Contraenti un rapporto sulle misure adottate da ciascuna di esse in conformità all’Articolo 3(2). Se la Commissione europea, dopo aver dato alla Parte Contraente interessata l’opportunità di sottoporre le sue osservazioni, conclude nel suo rapporto che una Parte Contraente non ha osservato le norme dell’Articolo 3(2), il caso sarà portato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da una o più Parti Contraenti. Nel caso in cui una Parte Contraente ritenga, indipendentemente dal rapporto della Commissione europea, che un’altra Parte Contraente non abbia osservato le norme dell’Articolo 3(2), può essa stessa da sola portare il caso davanti alla Corte di Giustizia. In entrambi i casi, il verdetto della Corte di Giustizia deve essere vincolante per le parti sotto processo, che devono prendere le misure necessarie per conformarsi a quanto stabilito dal verdetto in uno spazio di tempo che sarà deciso dalla Corte.

Questa è una norma foriera di controversie: se uno Stato non fa i compiti e la Commissione Europea non nota la mancanza, un altro Stato può ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per denunciare lo Stato che non rispetta i propri doveri.
Presumibilmente non si arriverà mai a tanto, ma si procederà per vie diplomatiche per far si che sia la Commissione Europea ad intervenire.
In ogni modo, i PIGS sono avvisati!

  1. Se, sulla base delle sue valutazioni o di una valutazione della Commissione Europea, una Parte Contraente ritenga che un’altra Parte Contraente non abbia preso le misure necessarie per mettersi in regola con il verdetto della Corte di Giustizia a cui si fa riferimento nel paragrafo 1, questa può portare il caso alla Corte di Giustizia e richiedere l’imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nel quadro dell’Articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Se la Corte trova che la Parte Contraente interessata non si sia conformata al suo verdetto, può imporre ad essa il pagamento di una somma forfettaria o di una pena adeguata alle circostanze e che comunque non può superare lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. L’importo imposto a una Parte Contraente la cui moneta è l’euro deve essere pagabile all’European Stability Mechanism (il Fondo Salva Stati, nda). In altri casi, i pagamenti devono essere indirizzati al bilancio dell’Unione europea.

Questo comma potrebbe rivelarsi un boomerang o al massimo ininfluente nel momento in cui lo Stato che viola le disposizioni e viene sanzionato, necessita dei finanziamenti dell’ESM.
Prendiamo l’esempio della Grecia.
PIL 250 miliardi.
Sanzione potenziale: 250 milioni.
Rapporto debito/PIL: 188%
Deficit: 9% (22.5 miliardi)
In questo caso, l’effetto deterrente è risibile e i 250 milioni sono poco più dell’1% del deficit!

TITOLO IV

COORDINAMENTO E CONVERGENZA DELLA POLITICA ECONOMICA

Articolo 11

Nell’ottica di confrontare le migliori soluzioni possibili e di lavorare insieme a una politica economica più strettamente coordinata, le Parti Contraenti garantiscono che tutte le più importanti riforme di politica economica che esse pensano di intraprendere saranno discusse ex ante e, laddove sia appropriato, coordinate fra di loro. Questo coordinamento deve coinvolgere le istituzioni dell’Unione Europea così come richiesto dal diritto dell’Unione Europea.

Cosa buona e giusta. Chissà se così riusciremo ad avere una politica economica sensata!
Contemporaneamente, questo articolo implica che fino adesso ognuno ha agito a proprio piacimento e non si sono perseguite le “migliori soluzioni possibili”.
Molto incoraggiante!

Nel prossimo post parleremo del Fondo Salvastati (ESM).
Il Fiscal Compact a confronto è acqua fresca!

L’uomo che sussurrava alle capre

Un’azienda di San Francisco rivoluziona il settore della scerbatura

La California è nota per le sue aziende innovative nel settore High Tech, come Google, HP, Apple, etc.
Ma ci sono alcune start-up molto interessanti che potrebbero essere importate con successo in Sicilia, come www.citygrazing.com

Questa azienda ha sviluppato un approccio rivoluzionario per curare prati ed effettuare opere di scerbatura,  utilizzando un mezzo ipertecnologico: la capra!

Citygrazing ha riscosso un notevole successo e il funzionamento è abbastanza semplice: si contatta David Simon (detto “l’uomo che sussurrava alle capre”) che fatto il sopralluogo, recinta l’area da lavorare e porta le sue “operaie” sul posto.

I vantaggi sono molteplici: le capre fanno piazza pulita di ciò che trovano, concimano il terreno con i loro escrementi e mantengono l’equilibrio naturale, evitano l’uso di diserbanti, raggiungono i posti più impervi e l’operazione è più economica rispetto ai metodi tradizionali.

Citygrazing collabora con le amministrazioni pubbliche e le sono state appaltate opere di scerbatura nei bordi delle strade, aree industriali e superfici dismesse, discariche, etc.

In attesa che qualche nostro pastore si lasci ispirare dal collega americano e aggiunga un’altra area di business alla pastorizia classica, godiamoci la versione nostrana de “l’uomo che sussurrava alle galline”

Motore di Jenbach e parco-biogas

Cosa farsene degli scarti dei cereali o dei rifiuti organici?

Il letame serve a qualcosa, oltre che a concimare?

A Penkun, una cittadina tedesca ai confini della Polonia, sorge il più grande parco-biogas al mondo.

Dall’esterno, sembra una normale azienda agricola, ma all’interno di essa lavorano incessantemente 40 motori di Jenbach da 500 KW, producendo 20 MW di corrente elettrica e 22 MW equivalenti in calore.

Quale carburante utilizzano i motori per produrre energia e calore?

Gas metano.

Ma non è gas proveniente dalla Russia o qualche Emirato Arabo. Il gas metano viene prodotto in loco, in enormi vasche metalliche, dove vengono fatti fermentare, in assenza di aria, resti di vegetali e letame.

Con 320.000 tonnellate di scarti vegetali (che possono benissimo essere sostituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani) e 60.000 tonnellate di letame, si produce energia pulita per 40.000 famiglie.

Lo scarto di lavorazione è un ottimo compost che viene utilizzato dagli agricoltori come fertilizzante naturale.

L’investimento totale è stato di 78 milioni di Euro e altri 5 parchi verranno costruiti in Germania nei prossimi anni, nonchè uno in India.

Il finanziamento, oltre che dai fondi pubblici specifici e dalle leggi sulle energie rinnovabili, è facilitato da fondi privati di investimento focalizzati sulle bioenergie, che danno una resa molto appetibile agli investitori.

Ipotizzando uno sfruttamento anche di metà delle capacità dell’impianto per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, considerando un prezzo di € 40/t, si potrebbe avere un reddito extra di circa € 5.000.000 all’anno.

L’impianto è scalabile e modulare, quindi si potrebbe iniziare in piccolo ed espanderlo nel corso degli anni.

C’è qualcuno in ascolto la fuori?

Paglia nel serbatoio

Dalla paglia al gasolio: un’azienda tedesca rivoluziona il mercato dei biocarburanti

Correva l’anno 1925 quando due scienziati tedeschi, Franz Fischer e Hans Tropsch, riuscivano a convertire il carbone prima in gas e successivamente, mediante un processo catalitico, in carburante liquido.

Questa tecnologia, che ha visto il proprio apice durante la Germania nazista, è stata accantonata in tempi di petrolio a buon mercato, ma oggi sta ritornando prepotentemente alla ribalta.

La produzione di biodiesel partendo da oli vegetali destinati all’alimentazione umana, sta causando delle catastrofi ecologiche, poichè le coltivazioni di olio di palma e colza sottraggono superficie utile alla foresta e ad altre coltivazioni.

La direzione da seguire è quella di ottenere carburanti puliti da biomasse non destinate all’alimentazione, come gli scarti vegetali (legno, paglia, etc)

La Choren Industries (partecipata Shell), ha sviluppato un processo mediante il quale la biomassa viene convertita in carbone e successivamente in gasolio (SunDiesel).
Il prodotto di scarto della sintesi è un gas combustibile, che viene utilizzato per produrre energia tramite un cogeneratore.

La fase sperimentale si è conclusa con successo e adesso l’azienda si sta preparando al grande salto.

Da un lato si sono strette alleanze strategiche con grandi aziende automobilistiche (Daimler e Volkswagen), dall’altra con agricoltori che forniranno la materia prima.
In particolare, è stata selezionata una varietà di pioppo a crescita rapida che può essere tagliata ogni 3 anni (la pianta rimane e cresce nuovamente).
Ogni ettaro produrrà biomassa per una produzione che va da 2000 a 5000 litri di gasolio all’anno.

Il resto della produzione verrà assicurata dalla paglia rimanente dalla raccolta del grano.

Nel 2012, entrerà in produzione il primo impianto in vasta scala a Schwedt, dove già esiste una raffineria di petrolio.
Le attuali leggi prevedono una miscelazione di biocarburanti alla benzina e gasolio, quindi la vendita del prodotto è assicurata.

Producendo in loco, ci sarà una sinergia con la raffineria e la regione circostante, ad alta vocazione agricola.

L’investimento previsto è di circa 800 milioni di Euro, verranno prodotti 250 milioni di litri di biocarburante e verranno creati circa 100 posti di lavoro diretti e 600 nell’indotto (servizi e agricoltura)

Peccato che in Sicilia non ci siano nè raffinerie, nè tantomeno terreni che potrebbero fornire paglia e biomassa all’impianto…

Riflessione della Domenica

Cari Bloggers,

oggi avrei voluto scrivere un bel post sulla politica energetica italiana, sugli annunci del ministro Scajola, che proclama un ritorno al nucleare (quello di terza generazione, entro 10 anni, mentre gli altri stanno puntando sulla quarta generazione…oggi!)

Ma sono stato anticipato da un signore che ne sa più di me e forse, anche del ministro Scajola:

“Il petrolio e gli altri combustibili fossili sono in via di esaurimento, ma anche l’uranio è destinato a scarseggiare entro 35-40 anni. Non possiamo continuare perciò a elaborare piani energetici sulla base di previsioni sbagliate che rischiano di portarci fuori strada. Dobbiamo sviluppare la più importante fonte energetica che la natura mette da sempre a nostra disposizione, senza limiti, a costo zero: e cioè il sole che ogni giorno illumina e riscalda la terra”.

” Quando è stato costruito l’ultimo reattore in America? Nel 1979, trent’anni fa! Quanto conta il nucleare nella produzione energetica francese? Circa il 20 per cento. Ma i costi altissimi dei loro 59 reattori sono stati sostenuti di fatto dallo Stato per mantenere l’arsenale atomico. Ricordiamoci che per costruire una centrale nucleare occorrono 8-10 anni di lavoro che la tecnologia proposta si basa su un combustibile, l’uranio appunto, di durata limitata. Poi resta, in tutto il mondo, il problema delle scorie”.

Non esiste un nucleare sicuro. O a bassa produzione di scorie. Esiste un calcolo delle probabilità, per cui ogni cento anni un incidente nucleare è possibile: e questo evidentemente aumenta con il numero delle centrali.”

” Il carbone è la fonte energetica più inquinante, più pericolosa per la salute dell’umanità. Ma non si risolve il problema nascondendo l’anidride carbonica sotto terra. In realtà nessuno dice quanto tempo debba restare, eppure la CO2 dura in media fino a 30 mila anni, contro i 22 mila del plutonio. No, il ritorno al carbone sarebbe drammatico, disastroso”.

“C’è un impianto per la produzione di energia solare, costruito nel deserto del Nevada su progetto spagnolo. Costa 200 milioni di dollari, produce 64 megawatt e per realizzarlo occorrono solo 18 mesi. Con 20 impianti di questo genere, si produce un terzo dell’elettricità di una centrale nucleare da un gigawatt. E i costi, oggi ancora elevati, si potranno ridurre considerevolmente quando verranno costruiti in gran quantità. Basti pensare che un ipotetico quadrato di specchi, lungo 200 chilometri per ogni lato, potrebbe produrre tutta l’energia necessaria all’intero pianeta. E un’area di queste dimensioni equivale appena allo 0,1 per cento delle zone desertiche del cosiddetto sun-belt. Per rifornire di elettricità un terzo dell’Italia, un’area equivalente a 15 centrali nucleari da un gigawatt, basterebbe un anello solare grande come il raccordo di Roma”.

“I nuovi impianti solari termodinamici a concentrazione catturano l’energia e la trattengono in speciali contenitori fino a quando serve. Poi, attraverso uno scambiatore di calore, si produce il vapore che muove le turbine. Né più né meno come una diga che, negli impianti idroelettrici, ferma l’acqua e al momento opportuno la rilascia per alimentare la corrente”.

Se è così semplice, perché allora non si fa?

“Il sole non è soggetto ai monopoli. E non paga la bolletta. Mi creda questa è una grande opportunità per il nostro Paese: se non lo faremo noi, molto presto lo faranno gli americani, com’è accaduto del resto per il computer vent’anni fa”.

Munnezza è ricchezza

Napoli annega nella propria immondizia e non vede una via di uscita.

A Philadelphia, un’azienda paga i cittadini per avere i loro rifiuti

In passato abbiamo già parlato del ciclo dei rifiuti “single stream” che sta riscuotendo un enorme successo nei Paesi più avanzati, rendendo inutili e desueti discariche e inceneritori.

A Philadelphia questo concetto è stato portato alle estreme conseguenze da un’azienda privata che ha stretto un accordo con la municipalità.

Il concetto rivoluziona completamente il sistema di gestione e dello smaltimento dei rifiuti, introducendo una innovazione che sta facendo scuola: l’azienda paga i cittadini affinchè conferiscano i propri rifiuti riciclabili.

Il sistema è semplice: ogni famiglia riceve un bidone con un codice a barre di identificazione, dove vanno messi tutti i rifiuti riciclabili. Questo permette di aumentare la quota di riciclato perchè non esiste più il fastidio di dover separare i diversi materiali.

Ci penserà poi l’azienda a separare i materiali tramite un impianto automatizzato.

Periodicamente passa il camion della spazzatura che legge il codice a barre e pesa automaticamente il materiale conferito.

I dati vengono memorizzati e al raggiungimento di determinate soglie, vengono erogati dei buoni di acquisto spendibili in negozi convenzionati locali.

Adottando questo sistema, la quota del riciclato ha superato l’80% con un guadagno per tutti: i cittadini che non pagano più la tassa sui rifiuti e che guadagnano; il comune, che si libera del costo della gestione del ciclo dei rifiuti; i negozi locali convenzionati, che hanno un ritorno economico dai buoni-spesa; la ditta stessa che rivende il materiale riciclabile.

Anche Madre Natura ringrazia!

Intanto a Napoli, la camorra organizza combattimenti illegali tra topi di fogna.

Gruppo di acquisto solidale / E-Procurement

Cari Lettori (e non più Elettori),

i giochi sono fatti, ma la nostra attività propositiva non si ferma e questo blog diventerà una vera fonte di proposte e best practices che potrebbero essere implementate dalla nostra classe dirigente o da organizzazioni operanti sul territorio.

Oggi parliamo di gruppi di acquisto solidale (G.A.S) e E-Procurement.

Il G.A.S. sfrutta un principio semplice: unendo la forza di più compratori dello stesso bene, si possono ottenere delle economie di scala. Generalmente questi gruppi operano nel campo dei beni di prima necessità (alimentari) ma grazie ad internet, si è riusciti a canalizzare gli acquisti in tutti i campi (dall’elettronica ai servizi assicurativi), ottenendo delle notevoli economie di scala.

Per la pubblica amministrazione, questo concetto potrebbe portare dei risparmi enormi: basti pensare alle piccole spese che il singolo ente fa, per esempio nel settore informatico, dove il raggiungimento di determinate soglie di acquisto consente di rivolgersi direttamente al produttore, saltando grossisti e rivenditori.

Da questa innovazione, il passo ad una soluzione integrata di E-Procurement è breve.

Questa parola misteriosa racchiude un concetto semplice: acquisti integrati elettronicamente.

Un esempio banale: il comune X vuole acquistare 10 monitor LCD con determinate caratteristiche. Piuttosto che rivolgersi a pochi rivenditori di fiducia, pubblica sul portale la propria richiesta e tutti i fornitori interessati, anche se non in zona, possono partecipare in maniera trasparente ad un’asta al ribasso (come Ebay, ma al contrario).

Se in questo portale si integrano anche altri comuni o la Regione, si possono unire le forze e aggregare l’acquisto, poichè il motore di ricerca interno mostrerebbe automaticamente richieste simili e quindi si prenderebbero 2 piccioni con una fava.

Fantascienza? No: esistono delle soluzioni chiavi in mano già usate nel mondo dell’imprenditoria privata da anni, dove il cliente deve solo compilare il catalogo.

Esistono anche delle soluzioni on demand dove non è necessaria nemmeno un’installazione e si paga solo l’utilizzo della piattaforma.

Questa innovazione porterebbe una trasparenza assoluta nei processi di acquisto della pubblica amministrazione, poichè l’influenza umana verrebbe annullata e ogni acquisto verrebbe fatto alla luce del sole, senza possibilità di sotterfugi e pastette varie.

L’unico problema: siamo sicuri che i nostri politici vogliano rendere efficienti e trasparenti i processi di acquisto, risparmiare i soldi della collettività e non mettere le mani in pasta?