Nel post precedente abbiamo cercato di spiegare il Fiscal Compact.
Per capire bene il senso di quel trattato, bisogna studiare in maniera ancora più approfondita il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).
Si tratta dell’ennesimo imbroglio alle spalle dei cittadini europei o della panacea per salvarci dagli strali della speculazione finanziaria?
Piccolo ripasso storico: nel 1999 nasce l’Unione Monetaria, con lo scopo di creare un’area economica e monetaria che potesse essere in grado di competere con gli USA e la Cina.
Per raggiungere questo scopo, era necessaria una moneta unica (l’Euro) solida e credibile.
Furono stabiliti i criteri di convergenza economica (il famoso trattato di Maastricht) e, dopo alterne vicende, siamo arrivati al famoso Fiscal Compact.
Riassumiamo in estrema sintesi: deficit annuale 3% (deficit strutturale allo 0,5%), rapporto debito/PIL del 60%, severi criteri di controllo, correzione e sanzione per chi non si attiene alle regole.
Ad ogni crisi che si è verificata negli ultimi anni, si è risposto con dei “pacchetti di salvataggio” che sono serviti solamente a mettere una pezza e rimandare la soluzione del problema (ammesso che esista una soluzione, fermo restando l’attuale politica monetaria e del debito)
A questo punto, chi ha causato e/o non ha saputo risolvere il problema negli ultimi anni, ci chiede un ulteriore sforzo di fiducia.
I Capi di Governo e rispettivi ministri delle Finanze si sono accordati per la creazione di un meccanismo sovranazionale che ha le caratteristiche di una banca (anche se non è una banca), che ha lo scopo di “difendere” i Paesi dell’Europa dalla speculazione e da potenziali situazioni di insolvenza.
Per fare questo, il MES sarà equipaggiato di una potenza di fuoco di circa 700 miliardi di Euro.
Capitale che proviene direttamente dalle tasse dei cittadini.
Per questa analisi, abbiamo tralasciato i preamboli e gli articoli di chiara interpretazione e miriamo a studiare le parti più controverse, che verranno evidenziate in grassetto e commentate in corsivo.
Mettetevi comodi perchè la storia è lunga, ma ne vale la pena: il MES è uno di quei trattati che può influenzare la vostra vita in maniera rilevante.
Immaginate l’Europa come un tavolo di poker.
L’italia si è seduta con un blind da 125 miliardi di Euro.
Per la casalinga di Caltanisetta (citazione dotta di Barbara d’Urso): 125 miliardi sono 100 volte la somma per cui si è fatto il casino per la faccenda Bankitalia.
Partiamo dal capitale iniziale: gli 80 miliardi sono la quota da versare (in 5 rate), mentre i restanti 620 miliardi sono richiamabili in qualsiasi momento, in caso di necessità.
Premessa: l’art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea recita:
L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
Questa è la cosidetta clausola “no bail out”, che in italiano vuol dire: ogni Statoè responsabile del proprio debito.
Se vai in fallimento, nessuno è obbligato a salvarti.
Nel momento in cui si è ratificato il MES, questa clausola di salvaguardia viene violata direttamente.
Questa non è una sottigliezza, perchè all’epoca, questa clausola fu imposta dai Paesi più “virtuosi” (Germania in primis) per proteggersi da eventuali coinvolgimenti per responsabilità altrui.
Già questo potrebbe bastare per far capire che il MES non fa gli interessi dei suddetti popoli.
ARTICOLO 3
Obiettivo
L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
In italiano: il MES può fare affari e transazioni di qualsiasi tipo con chiunque.
Una delega in bianco sulla fiducia.
ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori
Qui viene spiegata la composizione del Consiglio dei Governatori (in seguito CdG).
Tralasciamo le parti di piana interpretazione e puntiamo direttamente ai commi controversi:
Comma 7, lettera k): revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;
lettere m) e n):
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
La revoca dell’immunità è una faccenda interna del CdG e nessuna istanza esterna o di controllo ha il potere di revocare l’immunità.
Avete presente le discussioni sull’immunità parlamentare (che tra l’altro sono pubbliche)?
Qui decide un gruppo ristretto, senza alcuna legittimazione democratica, senza obbligo di pubblicità.
Come scopriremo in seguito, l’immunità e la segretezza dei documenti e dei protocolli del CdG è totale.
Sulla lettera n) ci chiediamo: chi decide sulla “necessità di qualsiasi altra decisione”?
Anche questa è una delega in bianco.
ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione
ARTICOLO 7
Direttore generale
4. Il direttore generale è il capo del personale del MES.
Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.
Piena discrezionalità sulla selezione, sul numero e le condizioni di lavoro/salariali del personale.
Quante persone lavoreranno per il MES? Stipendio? Condizioni? Privilegi?
Altra delega in bianco!
CAPO 3
CAPITALE
ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni
3. Nulla da rilevare
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
Qui viene descritta la composizione del capitale e si celano le magagne.
Le quote hanno un valore nominale di 100.000 euro. Bene!
Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari.
Con l’avverbio “inizialmente” apriamo la porta all’avverbio „successivamente“.
“Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.”
Qui casca l’asino: 7 milioni di quote per 100.000 euro fa 700 miliardi.
E se cambiassimo il valore nominale?
Passiamo da 100.000 a 120.000?
Sarebbero 840 miliardi.
Non poniamo limiti all’immaginazione!
ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
È pacifico che nel caso che il capitale scenda oltre una determinata soglia, sia necessario effettuare i versamenti.
Da notare gli avverbi “incondizionatamente” e “irrevocabilmente”.
Immaginiamo il „worst case scenario“: una o più nazioni vanno in default e bisogna richiamare tutto il capitale.
Arriva la telefonata all’Italia con l’ordine di versare 125 miliardi entro 7 giorni.
O alla Germania di versare 190 miliardi entro Sabato prossimo.
Delirio!
ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.
Nelle pieghe di questo articolo, si nasconde un ulteriore inganno: il capitale può essere adeguato (quindi aumentato) e la decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato ai rispettivi Stati l’adeguamento del capitale.
Il verbo usato è cruciale: notificare e non ratificare.
Notificare significa informare, quindi non è necessaria alcuna ratifica da parte dei parlamenti nazionali.
Semplificato ulteriormente: Caro Membro, con la presente ti informiamo che abbiamo deciso di aumentare il capitale del MES di x miliardi e ti preghiamo di effettuare il versamento entro sette giorni, come da Articolo 3 comma 9. Cordiali saluti, il Governatore
ARTICOLO 11
Modello di contribuzione
CAPO 4
OPERAZIONI
ARTICOLO 12
Principi
Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
Nel capo 4 vengono spiegate tutte le forme di intervento del MES. È una parte tecnica per cui non entriamo nel dettaglio.
Meritano una menzione gli articoli 16 e 17.
ARTICOLO 16
Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
Dato che le condizioni per il prestito vengono imposte discrezionalmente dal CdG, cosa dobbiamo aspettarci?
Considerate anche che il Fondo Monetario Internazionale fa parte del consesso…
Le condizioni del prestito e degli aiuti vengono decisi caso per caso.
È chiaro che non può esistere una procedura o un set di condizioni standard per tutti, ma sarebbe interessante sapere come si arriva a definire i termini e le condizioni degli aiuti.
Ma anche questo è un procedimento coperto da segreto (inviolabile)
ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
In breve: il MES può acquistare direttamente i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà. Violando l’art. 125 del TFUE, si stabilisce che è possibile finanziare direttamente il debito di un Paese con le tasse di un altro.
Una forma di solidarietà che non verrà gradita nel momento in cui ci si troverà dalla parte del “donatore”.
Ricordiamo sempre che l’Italia è il terzo contribuente in ordine di grandezza (Germania 190 mrd, Francia 142 mrd, Italia 125 mrd, Spagna 83 mrd, Paesi Bassi 40 mrd, e via via a scendere fino a Malta con 0,5 mrd.
ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
ARTICOLO 19
Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria
ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
Il MES, oltre al capitale sottoscritto dai Paesi membri, può indebitarsi sul mercato, con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
Condizioni e quantità lasciate alla piena discrezione del CdG!
Questa delega in bianco apre la porta a ingerenze da parte di terzi: FMI, fondi internazionali, banche d’affari, fondi sovrani.
Il debito può essere elevato illimitatamente e andare nelle mani di chiunque.
CAPO 5
GESTIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 22
Politica di investimento
Qui vengono descritti i principi della politica di investimento del MES.
Nel dettaglio, viene lasciato tutto nella discrezionalità del CdG.
ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.
Possono essere istituiti altri fondi, per finalità sconosciute, al di fuori di ogni controllo legale e contabile.
Altra delega in bianco!
ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.
Appena uno Stato non è in grado di soddisfare il pagamento, la patata bollente va divisa tra gli altri Stati, a catena.
Questa clausola spaventa in particolar modo la Germania, che ha il ruolo del membro più forte all’interno del MES.
Giova ricordare nuovamente che l’Italia è sempre il terzo in classifica e impegnato per 125 miliardi (a meno di ulteriori aumenti)
ARTICOLO 26
Bilancio di previsione
ARTICOLO 27
Conti annuali
ARTICOLO 28
Revisione interna
Ricordate la segretezza e inviolabilità della documentazione e dei protocolli?
ARTICOLO 29
Revisione esterna
Vedi sopra!
ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 31
Sede
ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
Come potete vedere, il MES si arroga tutta una serie di privilegi e immunità, ponendosi al di sopra di qualsiasi istituzione e organo di controllo.
Solo il MES può rinunciare volontariamente alla propria immunità.
Se per esempio la magistratura volesse indagare sui documenti o ispezionare i locali del MES, avrebbe le mani legate.
Non è nemmeno possibile chiedere una autorizzazione a procedere ad un ente terzo.
Questo è un livello di immunità assoluto che non ha alcuna giustificazione e rappresenta un evidente abuso di potere.
ARTICOLO 33
Personale del MES
ARTICOLO 34
Segreto professionale
ARTICOLO 35
Immunità delle persone
1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
Qui vengono ulteriormente ribadite le immunità di cui godono i membri e il personale del MES.
Splendida la chicca del comma 3: il direttore, anche volendo, non può privarsi dell’immunità.
Deve aspettare la decisione del CdG.
ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all’applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.
Oltre all’immunità, abbiamo anche un’esenzione fiscale totale, soprattutto per i dipendenti.
Naturalmente non è assolutamente dato sapere quanto guadagneranno i dipendenti del MES.
ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
La cooperazione con il FMI apre la porta ad una intromissione diretta degli USA nelle manovre del MES.
L’arrivo dell’FMI corrisponde sempre allo smantellamento dello stato sociale e la contrazione di crediti per mega-appalti o privatizzazioni che vanno a beneficio delle imprese “sponsor”.
CAPO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
La quota dell’Italia è di 14 miliardi.
Altra furbata: andando a spulciare il bilancio dello Stato, scoprirete che questo versamento è stato classificato come “acquisizione di un’attività finanziaria”, cioè la partecipazione al capitale del fondo.
Con questo stratagemma, i 14 miliardi non fanno aumentare l’indebitamento netto, ma risultano come se lo Stato italiano avesse effettuato un investimento.
Esempio casalingo: avete 10.000 euro e comprate 10.000 euro di titoli di Stato.
In questo caso si tratterebbe di un investimento.
Nel caso del MES, nella più prudente delle ipotesi, stiamo versando una cauzione…
ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
ARTICOLO 43
Prime nomine
CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI
Se siete arrivati alla fine di questa analisi, capirete che il MES non è stato concepito nell’interesse di uno Stato in particolare, ma ha il potenziale distruttivo per ridurre alla schiavitù finanziaria tutti gli Stati d’Europa.
Dalle clausole vessatorie e ingiustificabili infilate con molta nonchalance, si deduce che questo trattato è stato scritto nell’interesse di una ristretta elite finanziaria che ha approfittato del panico della crisi finanziaria per far passare queste misure senza un processo di valutazione e ponderazione di qualsiasi istanza democratica.
Chi ha ratificato questo trattato, nel migliore dei casi non lo ha proprio letto o capito, perchè se lo ha letto, capito e approvato, o è un deficiente o è un criminale.
La mia modesta opinione: il MES è da cancellare in toto.
“Abolire il MES” non sarà più uno slogan vuoto, ma adesso sapete cosa c’é dietro!
Una bella analisi, non c’è che dire