Il dividendo di cittadinanza europeo

Carissimi,
prossimamente si parlerà tanto di politiche europee, quello che vorremmo che l’Europa diventasse, entriamo in Europa per cambiare l’Italia e via sloganando.
Nel mio piccolo cerco di dare una mano con una idea poco ortodossa ma abbastanza ragionata.

Uno dei problemi principali dell’Europa è la mancanza di crescita dell’economia, collegata alla morsa del debito pubblico, collegata al pericolo di deflazione.

Premesso che, secondo me, nel lungo termine si dovrebbe perseguire un obiettivo di crescita qualitativa e non quantitativa (la cosiddetta “decrescita felice”), oggi siamo chiamati a risolvere un problema immediato.
Negli ultimi anni, la BCE ha cercato di tappare i buchi immettendo liquidità nel mercato.
Il metodo usato è quello del Quantitative Easing che, detto alla casalinga, consiste nell’aumentare la liquidità del sistema acquistando titoli di Stato e obbligazioni dalle banche, soprattutto dei Paesi in difficoltà.
Nell’immediato queste misure hanno l’effetto di calmierare i tassi di interesse.
Proprio oggi (11.4.2014), il tasso dei BTP è sceso allo 0,93%.
Mario Draghi: ti devo una cena 🙂
Dietro al Quantitative Easing (per gli amici QE), si cela la speranza che la liquidità raggiunga le banche e che queste concedano crediti a imprese e privati.
Questi ultimi dovrebbero infine rimettere in moto l’economia.
Purtroppo questo approccio top-down non è molto efficace se le banche hanno bilanci in sofferenza.
Le banche utilizzano la liquidità fornita dalla BCE per rimettere a posto i bilanci flagellati dalle precedenti bolle finanziarie e quindi rimane ben poco per imprese e privati.
L’economia non riparte e lo spettro della deflazione non fa dormire il nostro amico Mario.
Qualcuno si chiede: ma QE significa che la BCE stampa soldi, creandoli dal nulla, e li immette nel sistema?
Più o meno si.
Si chiama Fiat Money.
Fiat Money non è denaro prodotto dalla Fiat, ma semplicemente denaro “creato”.

Facciamo un breve ripasso della storia (necessario per capire certi meccanismi), e torniamo nel 1690.
Francia-Inghilterra 3-0 (parliamo della battaglia di Beachy Head) e il re William III vuole la rivincita.
Per finanziare la flotta navale, servivano circa 1.200.000 sterline, ma il re era a secco perchè aveva perso tutto all’andata.
All’epoca non esisteva la moneta cartacea o elettronica: le sterline erano d’argento e quindi l’argento, in quanto metallo prezioso, non poteva essere riprodotto a piacimento.
Era necessario farsi prestare i soldi da chi ce li aveva.
A questo scopo fu fondata la Bank of England, che risolveva il problema creando le banconote e i titoli del debito pubblico.
Il cittadino portava un sacchetto di monete d’argento in banca e riceveva un titolo del debito pubblico (Bond) che garantiva un tasso di interesse.
Il re riceveva il corrispettivo in banconota e ci comprava navi e cannoni.
Ogni banconota era convertibile nella corrispondente quantità di moneta in argento.
Così nacque il debito pubblico e il sistema monetario nella forma che più o meno conosciamo tutti.
Nel corso degli anni, si è passati dalla convertibilità in argento al Gold Standard.
Un sistema monetario basato sul Gold Standard prevede che la moneta sia convertibile in una quantità di oro corrispondente al valore della stessa.
Il Gold Standard è andato in pensione nel Ferragosto del 1971, quando il presidente degli USA (Richard Nixon) annunciò che il dollaro non sarebbe più stato convertibile in oro.
Il motivo?
Dopo la seconda guerra mondiale, il volume del commercio internazionale esplode.
Gli accordi di Bretton Wood, che regolavano il sistema monetario internazionale, prevedevano che le valute internazionali fossero legate al dollaro e il dollaro all’oro (le riserve di Fort Knox).
Questa costruzione aveva un difetto, conosciuto come il “dilemma di Triffin”: l’aumento degli scambi comportava una sempre maggiore richiesta di dollari, in quanto all’aumento della massa monetaria nei singoli stati, doveva corrispondere una copertura in dollari.
Il dollaro doveva a sua volta essere “coperto” dalle riserve auree, ma ad un certo punto, tutti gli operatori del mercato si resero conto che la quantità di riserve auree era assolutamente insufficiente per coprire la valuta.
Tutto l’oro del mondo, dai vostri orecchini ai tesori dei Maya, se venisse fuso insieme, risulterebbe in un cubo di 21 metri di lato.
Poco per coprire il volume delle transazioni monetarie a livello globale!
Mettici pure che gli USA avevano finanziato le guerre della Corea e del Vietnam stampando dollari…
Per farla breve, Nixon decide che il dollaro non è più convertibile in oro e quindi vengono liberalizzati i cambi.
Nasce il Fiat Money, il denaro creato dal nulla, non convertibile in alcunchè.
Ora direte: ma se si può creare moneta dal nulla, appropriamoci della sovranità monetaria, mettiamo in moto la stampante e risolviamo il problema!
Calma, calma!
Nel momento in cui uno Stato si appropria della sovranità monetaria e la gestione della creazione del denaro non è delegata ad un ente terzo ed indipendente (la banca centrale), il tasto “print” viene lasciato acceso a piacimento e in poco tempo si innesca l’iperinflazione.
Ecco un esempio di sovranità monetaria gestita ad muzzum:

Zimb 5_0

Che cos’è l’inflazione?
Per semplificare ai minimi termini, immaginate un sistema economico composto da 100 persone, che hanno a disposizione in tutto 100 monete da un Euro (la massa monetaria) e sul mercato esistono 100 uova (offerta totale di beni e servizi).
Se il mercato è in perfetto equilibrio, ogni persona spenderà un Euro per comprare un uovo.
Adesso facciamo aumentare la massa monetaria e immettiamo altre 100 monete da un Euro nel sistema.
Affinchè il mercato raggiunga un equilibrio stabile, il prezzo delle uova tenderà a salire, fino a raggiungere il prezzo di 2 Euro.
Questa è l’inflazione.
Al contrario, se aumentiamo l’offerta di beni e servizi, quindi portiamo le uova da 100 a 200, il sistema sarà in equilibrio quando il prezzo delle uova sarà di 50 centesimi.
A livello macroeconomico il calcolo è molto più complesso, ma il principio di base è questo.
Adesso Mario Draghi ha un problema: deve fare in modo che gli attori del mercato dispongano di una massa monetaria maggiore per comprare uova (beni e servizi) e fare in modo che l’inflazione si porti al 2%.
Contemporaneamente questa massa monetaria deve circolare affinchè l’economia si rimetta in moto.
I tentativi finora fatti sono stati poco fruttuosi: tra il 2011 e il 2012 la BCE si è sparata quasi 1500 miliardi di Euro e il prossimo intervento dovrebbe essere di circa 1000 miliardi (80 miliardi al mese per 12 mesi).
Ripetiamo: sia i 1500 miliardi di prima che i 1000 di quest’anno sono soldi stampati dalla BCE per calmierare i tassi di interesse del debito pubblico e fare arrivare liquidità alle banche ed infine a cittadini e imprese.

Da qui nasce l’idea di provare un approccio bottom-up: la creazione di un dividendo di cittadinanza europeo.
La BCE vuole raggiungere il target di inflazione del 2% e contemporaneamente far scendere il livello dell’Euro per rendere più competitive le esportazione europee?
Con il dividendo di cittadinanza, si andrebbe a distribuire direttamente ai cittadini della zona euro (circa 320 milioni) una somma mensile, flat per tutti, indipendentemente da qualsiasi fattore (età, nazionalità, patrimonio).
Ipotizzando una somma di 50 euro a testa, saremmo sui 16 miliardi al mese (contro gli 80 miliardi attuali che vengono iniettati nel sistema bancario).
Di questi 50 euro, una parte verrebbe immediatamente recuperata tramite l’IVA e successivamente tramite le imposte dirette, mitigando l’effetto sul tasso di inflazione e migliorando la raccolta fiscale dei singoli Stati.
Indipendentemente dall’uso di questo dividendo, si andrebbe a stimolare immediatamente l’economia, senza dover aspettare che la liquidità venga immessa sul mercato dalle banche.
Nel momento in cui si raggiunge il target di inflazione desiderato, il programma potrebbe essere ridotto o messo in stand-by.
Sarebbe una soluzione win-win-win: la BCE allontana lo spettro della deflazione, i cittadini potrebbero disporre di una somma extra che stimola immediatamente l’economia, gli Stati potrebbero disporre di entrate fiscali aggiuntive e mettere in moto un ciclo di investimenti.

Dell’inutilità dell’Eurobond

Come accennato nella mia dichiarazione di candidatura alle primarie per le Europee, io ritengo che l’Eurobond sia un’idea poco utile e inefficace.
Da qualche parte sono arrivate accuse di eresia, ma contemporaneamente sono arrivati gli incoraggiamenti di quella parte del M5S che vede questa comunità come un’occasione di crescita, dove ognuno mette a disposizione le proprie idee, il proprio sapere e le proprie esperienze.
Facendo una sintesi di tanta energia e tanto potenziale, si può veramente arrivare alla democrazia diretta compiuta.
Se invece si deve solo dare soddisfazione alla massa, rinnegando intelligenza, integrità e buon senso, si aprono le autostrade per il talebanesimo.

Tornando all’Eurobond, propongo la mia visione e se qualcuno ha degli argomenti che smontano la mia tesi, può controbattere liberamente, portare le proprie argomentazioni (non vengono accettati slogan e teorie perecottare lette su feisbuk) e poi, in un processo democratico, si fa la sintesi e si realizza la famosa democrazia dove ognuno vale uno.

Nella visione più semplicistica della propaganda dell’Eurobond (quella che suscita l’applauso facile) si usa un ragionamento elementare: l’Italia paga il 6% di interessi, la Germania paga 2, mettiamo il debito in comune e facciamo 4 per tutti e due.

Allargando il ragionamento (visto che i membri di Eurolandia sono 18), è come se andassimo a mangiare una pizza tutti assieme e poi facciamo alla romana.

Chi prende una margherita, chi una capricciosa, chi beve una birra, chi una coca…
Alla fine si fa conto unico e se il gestore della pizzeria è uno de noantri, ci fa lo sconto comitiva e alla fine tutti abbiamo passato una bella serata.

Stesso scenario, ma adesso non siamo più gli amici della comitiva, ma i singoli Stati.

La Finlandia prende una focaccia con le olive e un’acqua frizzante. La Grecia una coda di rospo con salsa al pepe verde, accompagnato da un ottimo Chardonnay. La Germania prende una fettina panata e una birra. L’Italia una grigliata mista di pesce e un Cervaro della Sala.
Capirete che fare alla romana diventa un po’ complicato e viene difficile imporre ai commensali più parsimoniosi di contribuire alla tua cena lussuosa.

Ora, ammesso e non concesso che a livello europeo si riesca a convincere i Paesi più parsimoniosi a condividere il debito con quelli „meno parsimoniosi“, sorge un secondo problema.

Avete presente i BTP (quelli sui quali si misura lo spread)?
BTP è l’acronimo di Buono del Tesoro Poliennale.
Chi emette il BTP?
Come dice lo stesso nome, il Ministero del Tesoro.

In questo momento, ogni ministro del Tesoro ha la responsabilità della gestione delle emissioni dei titoli del debito pubblico.

Questa attività deve essere coordinata a livello europeo (vedasi Articolo 11 del Fiscal Compact).
Nel momento in cui si passerebbe all’Eurobond, non può essere più il ministro del Tesoro italiano ad emettere i titoli del debito, ma visto che il debito è di tutti e facciamo cassa comune, ci deve essere un ministro del Tesoro europeo.
Tornando all’esempio della pizzeria, c’è una sola persona che ordina per tutti.
Quindi già puoi cominciare a scordarti la grigliata di pesce e al posto del Cervaro, si beve Tavernello.

Successivamente arriva il conto: questi debiti devono essere pagati!

Chi paga il debito dello Stato, rimborsando capitale e interessi sui titoli di cui sopra?
Il ministero delle Finanze.
Il ministro delle Finanze non mette i soldi di tasca propria, ma passa con una fiscella di canna o vimini da casa nostra e raccoglie le tasse.

Così come nel caso della pizzeria, se facciamo conto unico e una sola persona deve pagare per tutti (raccogliendo i soldi da tutti i commensali), nel caso dell’Eurobond ci dovrebbe essere un ministro delle Finanze europeo, per cui le tasse non andrebbero al ministro italiano (o greco o tedesco o finlandese), ma andrebbero ad un ministero delle Finanze… europeo.

Come vedete, la cosa si è fatta un po’ più complessa di quello che immaginavamo!

Ma siccome il debito pubblico non viene gestito in pizzeria, il prezzo che paghiamo per gli interessi non sarebbe la media ponderata di tutti i tassi di interesse dei singoli Paesi dell’Eurozona, ma il prezzo che determina il mercato.

Ad averci pensato prima…

Ora mi chiederete se esistono delle soluzioni alternative.
Certo che esistono, ma non è possibile racchiuderle in uno slogan di 2 parole (vogliamo Eurobond!).

In sintesi: attualmente abbiamo tre attori: la BCE che emette moneta, le banche private e gli Stati.
La BCE presta denaro alle banche private, al tasso dello 0,25%.
Gli Stati emettono i titoli del debito e li vendono sul mercato.
In questo mercato abbiamo dalla casalinga di Caltanisetta che risparmia per la pensione, alle banche di cui sopra che marginano sull’interesse.
In breve: prendo denaro in prestito allo 0,25%, lo presto agli Stati (per esempio oggi, in tempi di pace sui mercati, all’Italia al 3,3%, alla Germania all’1,5%, al Portogallo al 4%. In tempi di crisi, i BTP italiani hanno raggiunto un rendimento del 7,47%)
Come potete capire, per le banche questo è un calcio di rigore a porta vuota.

Ma qui la casalinga di Caltanisetta potrebbe dire: perchè gli Stati non prendono i soldi in prestito direttamente dalla BCE allo 0,25%, piuttosto che finanziarsi sul mercato?
In realtà anche Beppe Grillo si è posto questa domanda nei suoi spettacoli in tempi non sospetti…

La risposta è semplice ed è nascosta tra le righe del trattato di Lisbona.
Il famoso articolo 123 recita:
Overdraft facilities or any other type of credit facility with the European Central Bank or with the central banks of the Member States (hereinafter referred to as national central banks ) in favour of Union institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the European Central Bank or national central banks of debt instruments.

In italiano casareccio: la BCE non può finanziare direttamente il debito pubblico degli Stati.
Perchè riporto l’articolo in inglese e non nella traduzione italiana?
Nelle leggi, l’inghippo si nasconde sempre nelle sfumature, nell’uso di un avverbio o di un verbo piuttosto che di un altro.
Tra un condizionale ed un imperativo può esserci la differenza tra vita o morte.

Ai miei tempi, al liceo (terzo anno?) c’era la lezione dedicata ai verbi modali (can, may. will, shall e must)
In breve: shall è una forma più „dolce“, quasi un invito.
Dovresti, vorresti: shall we eat something? Shall we dance?
Must è invece un imperativo: you must eat!

Tanto è vera questa analisi che Draghi, nel Settembre del 2012, ha dichiarato in pompa magna che la BCE era disposta a comprare direttamente i titoli di Stato se la situazione si fosse aggravata ulteriormente.
Quindi: si può fare!

Inoltre, leggendo (e capendo) il MES, la nostra tesi trova ulteriore conforto nell’art. 17, dove si stabilisce che il MES può acquistare direttamente i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà.
Quindi il dogma dell’impossibilità di finanziare gli Stati sul mercato primario viene smontato.

Soluzione del problema: modificare la formulazione dell’art. 123 del Trattato di Lisbona e rendere esplicitamente possibile il finanziamento del debito dagli Stati tramite la BCE.

Visto che la BCE è l’ente che emette denaro, non esiste un tasso di interesse più basso. Garantito!
Naturalmente questa modifica andrebbe a collidere con gli interessi delle banche, che in questo sistema hanno una fonte di sicuro e comodo guadagno.

Ma questa è un’altra storia.

Il MES spiegato a me stesso

Nel post precedente abbiamo cercato di spiegare il Fiscal Compact.

Per capire bene il senso di quel trattato, bisogna studiare in maniera ancora più approfondita il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).
Si tratta dell’ennesimo imbroglio alle spalle dei cittadini europei o della panacea per salvarci dagli strali della speculazione finanziaria?

Piccolo ripasso storico: nel 1999 nasce l’Unione Monetaria, con lo scopo di creare un’area economica e monetaria che potesse essere in grado di competere con gli USA e la Cina.
Per raggiungere questo scopo, era necessaria una moneta unica (l’Euro) solida e credibile.
Furono stabiliti i criteri di convergenza economica (il famoso trattato di Maastricht) e, dopo alterne vicende, siamo arrivati al famoso Fiscal Compact.

Riassumiamo in estrema sintesi: deficit annuale 3% (deficit strutturale allo 0,5%), rapporto debito/PIL del 60%, severi criteri di controllo, correzione e sanzione per chi non si attiene alle regole.

Ad ogni crisi che si è verificata negli ultimi anni, si è risposto con dei “pacchetti di salvataggio” che sono serviti solamente a mettere una pezza e rimandare la soluzione del problema (ammesso che esista una soluzione, fermo restando l’attuale politica monetaria e del debito)

A questo punto, chi ha causato e/o non ha saputo risolvere il problema negli ultimi anni, ci chiede un ulteriore sforzo di fiducia.

I Capi di Governo e rispettivi ministri delle Finanze si sono accordati per la creazione di un meccanismo sovranazionale che ha le caratteristiche di una banca (anche se non è una banca), che ha lo scopo di “difendere” i Paesi dell’Europa dalla speculazione e da potenziali situazioni di insolvenza.

Per fare questo, il MES sarà equipaggiato di una potenza di fuoco di circa 700 miliardi di Euro.

Capitale che proviene direttamente dalle tasse dei cittadini.

Per questa analisi, abbiamo tralasciato i preamboli e gli articoli di chiara interpretazione e miriamo a studiare le parti più controverse, che verranno evidenziate in grassetto e commentate in corsivo.

Mettetevi comodi perchè la storia è lunga, ma ne vale la pena: il MES è uno di quei trattati che può influenzare la vostra vita in maniera rilevante.
Immaginate l’Europa come un tavolo di poker.

L’italia si è seduta con un blind da 125 miliardi di Euro.
Per la casalinga di Caltanisetta (citazione dotta di Barbara d’Urso): 125 miliardi sono 100 volte la somma per cui si è fatto il casino per la faccenda Bankitalia.

Partiamo dal capitale iniziale: gli 80 miliardi sono la quota da versare (in 5 rate), mentre i restanti 620 miliardi sono richiamabili in qualsiasi momento, in caso di necessità.

Premessa: l’art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea recita:

L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

Questa è la cosidetta clausola “no bail out”, che in italiano vuol dire: ogni Statoè responsabile del proprio debito.
Se vai in fallimento, nessuno è obbligato a salvarti.

Nel momento in cui si è ratificato il MES, questa clausola di salvaguardia viene violata direttamente.

Questa non è una sottigliezza, perchè all’epoca, questa clausola fu imposta dai Paesi più “virtuosi” (Germania in primis) per proteggersi da eventuali coinvolgimenti per responsabilità altrui.

Già questo potrebbe bastare per far capire che il MES non fa gli interessi dei suddetti popoli.

ARTICOLO 3

Obiettivo

L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

In italiano: il MES può fare affari e transazioni di qualsiasi tipo con chiunque.
Una delega in bianco sulla fiducia.


ARTICOLO 4

Struttura e regole di voto


ARTICOLO 5

Consiglio dei governatori

Qui viene spiegata la composizione del Consiglio dei Governatori (in seguito CdG).
Tralasciamo le parti di piana interpretazione e puntiamo direttamente ai commi controversi:

Comma 7, lettera k): revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;

lettere m) e n):

m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.

La revoca dell’immunità è una faccenda interna del CdG e nessuna istanza esterna o di controllo ha il potere di revocare l’immunità.
Avete presente le discussioni sull’immunità parlamentare (che tra l’altro sono pubbliche)?
Qui decide un gruppo ristretto, senza alcuna legittimazione democratica, senza obbligo di pubblicità.
Come scopriremo in seguito, l’immunità e la segretezza dei documenti e dei protocolli del CdG è totale.
Sulla lettera n) ci chiediamo: chi decide sulla “necessità di qualsiasi altra decisione”?
Anche questa è una delega in bianco.


ARTICOLO 6

Consiglio di amministrazione


ARTICOLO 7

Direttore generale

4. Il direttore generale è il capo del personale del MES.
Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.

Piena discrezionalità sulla selezione, sul numero e le condizioni di lavoro/salariali del personale.
Quante persone lavoreranno per il MES? Stipendio? Condizioni? Privilegi?
Altra delega in bianco!


CAPO 3

CAPITALE

ARTICOLO 8

Stock di capitale autorizzato

1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni
3. Nulla da rilevare
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.

Qui viene descritta la composizione del capitale e si celano le magagne.
Le quote hanno un valore nominale di 100.000 euro. Bene!
Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari.
Con l’avverbio “inizialmente” apriamo la porta all’avverbio „successivamente“.
Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.”
Qui casca l’asino: 7 milioni di quote per 100.000 euro fa 700 miliardi.
E se cambiassimo il valore nominale?
Passiamo da 100.000 a 120.000?
Sarebbero 840 miliardi.
Non poniamo limiti all’immaginazione!


ARTICOLO 9

Richiesta di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

È pacifico che nel caso che il capitale scenda oltre una determinata soglia, sia necessario effettuare i versamenti.
Da notare gli avverbi “incondizionatamente” e “irrevocabilmente”.
Immaginiamo il „worst case scenario“: una o più nazioni vanno in default e bisogna richiamare tutto il capitale.
Arriva la telefonata all’Italia con l’ordine di versare 125 miliardi entro 7 giorni.
O alla Germania di versare 190 miliardi entro Sabato prossimo.
Delirio!


 ARTICOLO 10

Adeguamenti del capitale autorizzato

1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.

Nelle pieghe di questo articolo, si nasconde un ulteriore inganno: il capitale può essere adeguato (quindi aumentato) e la decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato ai rispettivi Stati l’adeguamento del capitale.
Il verbo usato è cruciale: notificare e non ratificare.
Notificare significa informare, quindi non è necessaria alcuna ratifica da parte dei parlamenti nazionali.
Semplificato ulteriormente: Caro Membro, con la presente ti informiamo che abbiamo deciso di aumentare il capitale del MES di x miliardi e ti preghiamo di effettuare il versamento entro sette giorni, come da Articolo 3 comma 9. Cordiali saluti, il Governatore


ARTICOLO 11

Modello di contribuzione

CAPO 4

OPERAZIONI

ARTICOLO 12

Principi

Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

Nel capo 4 vengono spiegate tutte le forme di intervento del MES. È una parte tecnica per cui non entriamo nel dettaglio.

Meritano una menzione gli articoli 16 e 17.


ARTICOLO 16

Prestiti del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

Dato che le condizioni per il prestito vengono imposte discrezionalmente dal CdG, cosa dobbiamo aspettarci?
Considerate anche che il Fondo Monetario Internazionale fa parte del consesso…
Le condizioni del prestito e degli aiuti vengono decisi caso per caso.
È chiaro che non può esistere una procedura o un set di condizioni standard per tutti, ma sarebbe interessante sapere come si arriva a definire i termini e le condizioni degli aiuti.
Ma anche questo è un procedimento coperto da segreto (inviolabile)


ARTICOLO 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

In breve: il MES può acquistare direttamente i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà. Violando l’art. 125 del TFUE, si stabilisce che è possibile finanziare direttamente il debito di un Paese con le tasse di un altro.
Una forma di solidarietà che non verrà gradita nel momento in cui ci si troverà dalla parte del “donatore”.
Ricordiamo sempre che l’Italia è il terzo contribuente in ordine di grandezza (Germania 190 mrd, Francia 142 mrd, Italia 125 mrd, Spagna 83 mrd, Paesi Bassi 40 mrd, e via via a scendere fino a Malta con 0,5 mrd.


ARTICOLO 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario


ARTICOLO 19

Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria


ARTICOLO 20

Politica di fissazione dei tassi di interesse


ARTICOLO 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.

Il MES, oltre al capitale sottoscritto dai Paesi membri, può indebitarsi sul mercato, con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
Condizioni e quantità lasciate alla piena discrezione del CdG!
Questa delega in bianco apre la porta a ingerenze da parte di terzi: FMI, fondi internazionali, banche d’affari, fondi sovrani.
Il debito può essere elevato illimitatamente e andare nelle mani di chiunque.


CAPO 5

GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 22

Politica di investimento

Qui vengono descritti i principi della politica di investimento del MES.
Nel dettaglio, viene lasciato tutto nella discrezionalità del CdG.


ARTICOLO 23

Politica in materia di dividendi


ARTICOLO 24

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.

Possono essere istituiti altri fondi, per finalità sconosciute, al di fuori di ogni controllo legale e contabile.
Altra delega in bianco!


ARTICOLO 25

Copertura delle perdite

1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:

a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

Appena uno Stato non è in grado di soddisfare il pagamento, la patata bollente va divisa tra gli altri Stati, a catena.
Questa clausola spaventa in particolar modo la Germania, che ha il ruolo del membro più forte all’interno del MES.
Giova ricordare nuovamente che l’Italia è sempre il terzo in classifica e impegnato per 125 miliardi (a meno di ulteriori aumenti)


ARTICOLO 26

Bilancio di previsione


ARTICOLO 27

Conti annuali


ARTICOLO 28

Revisione interna

Ricordate la segretezza e inviolabilità della documentazione e dei protocolli?


ARTICOLO 29

Revisione esterna

Vedi sopra!


ARTICOLO 30

Collegio dei revisori


CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Sede


ARTICOLO 32

Status giuridico, privilegi e immunità

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Come potete vedere, il MES si arroga tutta una serie di privilegi e immunità, ponendosi al di sopra di qualsiasi istituzione e organo di controllo.
Solo il MES può rinunciare volontariamente alla propria immunità.
Se per esempio la magistratura volesse indagare sui documenti o ispezionare i locali del MES, avrebbe le mani legate.
Non è nemmeno possibile chiedere una autorizzazione a procedere ad un ente terzo.
Questo è un livello di immunità assoluto che non ha alcuna giustificazione e rappresenta un evidente abuso di potere.


ARTICOLO 33

Personale del MES


ARTICOLO 34

Segreto professionale


ARTICOLO 35

Immunità delle persone

1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

Qui vengono ulteriormente ribadite le immunità di cui godono i membri e il personale del MES.
Splendida la chicca del comma 3: il direttore, anche volendo, non può privarsi dell’immunità.
Deve aspettare la decisione del CdG.


ARTICOLO 36

Esenzione fiscale

1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all’applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.

Oltre all’immunità, abbiamo anche un’esenzione fiscale totale, soprattutto per i dipendenti.
Naturalmente non è assolutamente dato sapere quanto guadagneranno i dipendenti del MES.


 ARTICOLO 37

Interpretazione e composizione delle controversie


ARTICOLO 38

Cooperazione internazionale

Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.

La cooperazione con il FMI apre la porta ad una intromissione diretta degli USA nelle manovre del MES.
L’arrivo dell’FMI corrisponde sempre allo smantellamento dello stato sociale e la contrazione di crediti per mega-appalti o privatizzazioni che vanno a beneficio delle imprese “sponsor”.


CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Attinenza con i finanziamenti del FESF


ARTICOLO 40

Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF


ARTICOLO 41

Versamento del capitale iniziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

La quota dell’Italia è di 14 miliardi.
Altra furbata: andando a spulciare il bilancio dello Stato, scoprirete che questo versamento è stato classificato come “acquisizione di un’attività finanziaria”, cioè la partecipazione al capitale del fondo.
Con questo stratagemma, i 14 miliardi non fanno aumentare l’indebitamento netto, ma risultano come se lo Stato italiano avesse effettuato un investimento.
Esempio casalingo: avete 10.000 euro e comprate 10.000 euro di titoli di Stato.
In questo caso si tratterebbe di un investimento.
Nel caso del MES, nella più prudente delle ipotesi, stiamo versando una cauzione…


ARTICOLO 42

Correzione temporanea del modello di contribuzione


ARTICOLO 43

Prime nomine


CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI


Se siete arrivati alla fine di questa analisi, capirete che il MES non è stato concepito nell’interesse di uno Stato in particolare, ma ha il potenziale distruttivo per ridurre alla schiavitù finanziaria tutti gli Stati d’Europa.
Dalle clausole vessatorie e ingiustificabili infilate con molta nonchalance, si deduce che questo trattato è stato scritto nell’interesse di una ristretta elite finanziaria che ha approfittato del panico della crisi finanziaria per far passare queste misure senza un processo di valutazione e ponderazione di qualsiasi istanza democratica.
Chi ha ratificato questo trattato, nel migliore dei casi non lo ha proprio letto o capito, perchè se lo ha letto, capito e approvato, o è un deficiente o è un criminale.

La mia modesta opinione: il MES è da cancellare in toto.

“Abolire il MES” non sarà più uno slogan vuoto, ma adesso sapete cosa c’é dietro!

Il Fiscal Compact spiegato a me stesso e a mia zia Nunzia.

Rieccoci qua dopo una lunghissima pausa!

Oggi vorrei condividere la mia analisi del Fiscal Compact.

Onde evitare uno stile da “campagna elettorale” o “Bar Sport”, ho semplicemente sintetizzato le parti salienti, riportando gli articoli originali e aggiungendo il mio commento.
In questo modo anche voi potrete farvi un’idea e dare una vostra interpretazione del documento.

Iniziamo con la definizione di Fiscal Compact: questo trattato, il cui nome formale è Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria, è un’evoluzione del precedente Patto di Stabilità e prevede una serie di controlli e meccanismi implementare una disciplina di bilancio più rigida tra i Paesi dell’area Euro e fondamentalmente ha due obiettivi:

1) Raggiungere il pareggio di bilancio (deficit strutturale 0% – 0,5% secondo la definizione che vedremo in seguito)
2) Rapporto debito/PIl del 60% da raggiungere entro 20 anni.

In seguito riportiamo gli articoli più rilevanti.
In grassetto le parti che sollevano interrogativi e in corsivo il mio commento.

TITOLO III

FISCAL COMPACT

Articolo 3

  1. Le parti contraenti devono applicare le seguenti regole, in aggiunta e fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione:

a) La situazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche deve essere in pareggio o in avanzo.

b) La regola di cui al punto a) si considera rispettata se il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non superi il valore di riferimento specifico per ciascun Paese, come definito dal Patto di Stabilità e Crescita riveduto e corretto, con un limite minimo di un deficit strutturale dello 0,5% sul Pil nominale. Le parti contraenti garantiscono la convergenza verso i rispettivi obiettivi di medio-termine per ciascun Paese. La tempistica per tale convergenza sarà proposta dalla Commissione tenendo conto della sostenibilità dei rischi per ogni Paese. L’avvicinamento e il raggiungimento degli obiettivi di medio termine saranno valutati sulla base di una analisi complessiva che abbia come riferimento il bilancio strutturale, inclusa una analisi della spesa al netto di introiti dovuti a misure discrezionali, in linea con quanto previsto dal Patto di Stabilità e Crescita rivisto.

c) Le Parti Contraenti possono temporaneamente deviare dai loro obiettivi di medio termine o dai piani di rientro dal deficit solo in caso di circostanze eccezionali, come specificato dal paragrafo 3.

Qui abbiamo i primi elementi di discrezionalità…

e) Nell’eventualità che vengano ravvisati allontanamenti significativi dagli obiettivi di medio termine o dai piani per raggiungerli, deve essere innescato automaticamente un meccanismo di correzione. Il meccanismo deve includere l’obbligo per la Parte Contraente interessata di implementare misure per correggere gli allontanamenti per un periodo definito di tempo.

Tutti gli stati Europei vengono costantemente monitorati attraverso uno scoreboard che misura diversi indicatori economici.
Quando questi indicatori vanno oltre una soglia determinata, scatta l’allarme.
L’allarme porta ad una „raccomandazione“ di politiche da adottare per rimettere a posto questi indicatori.

In passato, c’era solo la raccomandazione, seguita eventualmente da una sanzione pari allo 0,1% del PIL (vedasi „six pack“)
Adesso dovrebbe scattare un meccanismo, per cui le „raccomandazioni“ per rientrare dal debito dovrebbero essere implementate immediatamente, in automatico.
Uso il condizionale e capirete il perchè nei prossimi articoli.

2.
Le regole di cui al paragrafo 1 devono diventare effettive nei sistemi legislativi nazionali delle Parti Contraenti al più tardi in un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, introdotte in disposizioni nazionali vincolanti, preferibilmente di natura costituzionale o comunque con la garanzia di essere pienamente seguite e rispettate in tutti i procedimenti relativi al bilancio nazionale. Le Parti Contraenti devono mettere in atto a livello nazionale i meccanismi di correzione menzionati al paragrafo 1.e) sulla base dei principi concordati che saranno proposti dalla Commissione Europea, concernenti in particolare la natura e l’entità delle misure correttive da prendere e la tempistica in cui dovranno essere prese, anche in caso di circostanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili di monitorare a livello nazionale l’osservanza delle regole. Questo meccanismo deve rispettare pienamente le prerogative dei parlamenti nazionali.

La Commissione Europea indicherà quale tipo di interventi bisognerà effettuare per rientrare dal debito.
La frase „Questo meccanismo deve rispettare pienamente le prerogative dei parlamenti nazionali“ , considerato che si tratta di un „meccanismo“, può essere visto come una mera ratifica della ricetta prescritta dalla Commissione Europea.
Quali siano queste misure non è dato sapere.
Il che lascia forti dubbi sul termine „meccanismo“, che implicherebbe un’applicazione automatica di un qualcosa di predefinito.
Con questa formulazione si aprono le porte ad interventi decisi unilateralmente (vedasi Troika in Grecia)

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 si applica. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:
“Deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione”: si intende il netto annuo del disavanzo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee;
“Circostanze economiche eccezionali”: si intende un evento inconsueto non soggetto al controllo della Parte Contraente interessata, che ha un forte impatto sulla posizione finanziaria del governo o in periodi di grave crisi economica come previsto nel Patto rivisto di Stabilità e Crescita, premesso che la temporanea deviazione della Parte Contraente interessata non metta a rischio la sostenibilità finanziaria nel medio termine.

Anche qui abbiamo ampi margini di discrezionalità e interpretazione.
La crisi in Italia è un evento eccezionale al di fuori dal nostro controllo o un evento nella norma?

Articolo 4

Quando il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 12, le Parti contraenti si impegnano a ridurlo ad un tasso medio di un ventesimo l’anno come punto di riferimento, come previsto dall’articolo 2 del regolamento del Consiglio numero 1467/97 del 7 Luglio 1997 per velocizzare e chiarire l’implementazione di procedure per deficit eccessivo, come precisato dal regolamento del Consiglio numero 1177/2011 dell’8 Novembre 2011

Questa è la parte più controversa.
Il regolamento prevede che la riduzione venga calcolata sull’eccedenza ponderata degli ultimi 3 anni.
Questo consente di trovare un compromesso tra gli sviluppi di medio termine e l’anno più recente, evitando di far scattare i meccanismi alla rottura della soglia in un singolo anno (che può essere dovuto ad un evento eccezionale)
L’Italia ha chiuso il 2013 con un rapporto deficit/PIL del 132,6% (circa 2070 miliardi di euro di debito su un PIL di 1560 miliardi)
Siamo abbondantemente oltre soglia.
Un aspetto da approfondire è il tasso „medio“ di un ventesimo l’anno.
Il tasso medio implica una curva discendente, dove le riduzioni sono più drastiche all’inizio e più lievi man mano che ci si avvicina al target del 60%.
Secondo la formula di calcolo concordata a livello europeo e recepito dal DPEF 2012, il rapporto debito/PIL dovrebbe essere il 112,3% nel 2016, 109,6% nel 2017, 107% nel 2018 (fonte)
La curva andrà ammorbidendosi e se tutto va secondo i piani del DPEF, il rapporto deficit/PIL raggiungerà l’80% nel 2030.

Arriviamo alla conclusione.
Lasciando i valori costanti al 2013, per raggiungere il rapporto debito/PIL del 60%, il debito dovrebbe ridursi a 936 miliardi.
Nella nostra simulazione a 5 anni, vogliamo essere ottimisti e prevediamo un tasso di crescita costante del PIL dell’1% (attualmente siamo in decrescita).

Ipotizziamo che si riesca a ridurre il debito con disciplina ferrea e senza sgarrare, del 5% all’anno.
Questa simulazione implica un deficit pubblico dello 0%.
Per la cronaca: Il calcolo nella tabella è molto generoso, perchè il deficit per il 2014 è previsto al 2,6% e per il 2015 al 2.2%.
Renzi ha anche dichiarato di voler „grattare“ lo 0,4% per arrivare alla soglia del 3% (senza sforare) per poter stimolare l’economia con circa 6 miliardi.
Facciamo la tabellina con Excel e avremo

 Anno Debito Saldo PIL Rapporto Deficit/PIL
2013 2070,00 98,57 1560,00 132,69%
2014 1971,43 93,88 1575,60 125,12%
2015 1877,55 89,41 1591,36 117,98%
2016 1788,14 85,15 1607,27 111,25%
2017 1702,99 81,09 1623,34 104,91%
2018 1621,90 77,23 1639,58 98,92%

Per mia zia Nunzia (che non sa fare il calcolo con le percentuali): per scendere da 132 a 107% in 4 anni, bisogna ridurre il debito e/o far crescere il PIL per un totale di circa 517.5 miliardi (cinquecentodiciassette miliardi in 4 anni).
Ricordate lo scherzo a Fabrizio Barca con il finto Nichi Vendola, dove si ipotizzava una partimoniale secca da 400 miliardi?

Alternativa: trovare un giacimento di petrolio che (ai prezzi di oggi) produca circa 5 milioni di barili al giorno.

Articolo 5

  1. Le Parti Contraenti che sono soggette a procedura per deficit eccessivo secondo i Trattati dell’Unione Europea, mettono in atto il programma per una partnership di bilancio ed economica con valore vincolante, contenente una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da mettere in atto e implementare per garantire una correzione efficace e durevole dei disavanzi eccessivi. Il contenuto e il formato di tali programmi devono essere definiti dal diritto dell’Unione Europea. La loro presentazione alla Commissione e al Consiglio europei per l’approvazione e il loro monitoraggio deve avvenire nel contesto delle procedure di vigilanza esistenti del Patto di Stabilità e Crescita.

Logicamente i piani di rientro vanno approvati e monitorati dalla Commissione Europea.
Una cessione di sovranità che rientra nella logica del trattato, per cui è assolutamente legittima (anche se a qualcuno non può piacere – se siete sposati o fidanzati, capirete il meccanismo).
La storia recente ci insegna che questi provvedimenti presi dall’alto da burocrati (vedasi troika o FMI), raramente contemplano le esigenze della popolazione.
Le prime misure che vengono adottate riguardano sempre la riduzione dello stato sociale e privatizzazione dei „gioielli di famiglia“ a prezzi di realizzo.
La conseguenza è sempre un impoverimento generalizzato della popolazione e un ulteriore collasso dell’economia.

Esempio Grecia: il PIL è calato dello 0,2% nel 2008 / 3,1% nel 2009 / 4,9 nel 2010 / 7,1% nel 2011 / 6,4% nel 2012 e 4% del 2013.
Nello stesso periodo il rapporto deficit PIL è salito da 112,9% a circa 180% di oggi.
Magra consolazione: la Grecia (così come l’Italia) ha un avanzo primario, che però viene vanificato dal peso degli interessi sul debito.

Articolo 6

Nell’ottica di coordinare meglio la pianificazione delle emissioni di debito nazionale, le Parti Contraenti devono fare rapporto ex ante alla Commissione e al Consiglio europeo dei loro piani di emissione di debito.

Questo articolo si sposerebbe con una rivisitazione dell’articolo 123 del Trattato di Lisbona.
Un bell’intervento di microchirurgia e sostituiamo „prohibited“ con „allowed“.
In sostanza di metterebbe fine al meccanismo per cui la BCE presta i soldi alle banche allo 0.5% e queste poi comprano i titoli di Stato al tasso di mercato, lucrando sulla differenza.
Se gli Stati potessero finanziarsi allo 0.5%, l’uscita dal tunnel del debito sarebbe alla nostra portata, tanto è vero che l’Italia (come detto in precedenza) ha un avanzo primario.
Compiti per casa: se vi capita di parlare con un politico o aspirante tale, chiedetegli il perchè della formulazione dell’articolo 123 del Trattato di Lisbona.
Se non sa cosa è il Trattato di Lisbona o non ricorda la formulazione dell’articolo 123, fate finta di parlare con mia zia Nunzia e chiedete: “perchè la BCE non può prestare i soldi direttamente agli Stati, ma li presta alle banche e poi gli Stati devono ricorrere alle banche ai prezzi di mercato per finanziare il proprio debito?”
Dalla risposta capirete se c’é ancora speranza o se siamo in alto mare!

Articolo 7

Nel pieno rispetto degli obblighi procedurali dei trattati dell’Unione, le Parti contraenti la cui moneta è l’euro si impegnano a sostenere le proposte o raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, qualora sia individuato dalla Commissione europea uno Stato membro (la cui moneta è l’euro) che sia in contrasto con del tetto del 3% nel quadro di una procedura per disavanzo eccessivo, a meno che una maggioranza qualificata delle parti contraenti non esprima opinione contraria. La maggioranza qualificata è definita per analogia con le pertinenti disposizioni contenute nei Trattati dell’Unione Europea senza tenere conto della posizione della Parte contraente interessata, se si oppone alla decisione proposta o se invece la consiglia.

Se una maggioranza qualificata può porre il veto alla procedura di infrazione, è ipotizzabile un accordo tra i „peccatori“, a scapito di chi rispetta i dettami del trattato.
Crisi diplomatiche già programmate!

Articolo 8

  1. La Commissione europea è invitata a presentare a tempo debito alle Parti Contraenti un rapporto sulle misure adottate da ciascuna di esse in conformità all’Articolo 3(2). Se la Commissione europea, dopo aver dato alla Parte Contraente interessata l’opportunità di sottoporre le sue osservazioni, conclude nel suo rapporto che una Parte Contraente non ha osservato le norme dell’Articolo 3(2), il caso sarà portato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da una o più Parti Contraenti. Nel caso in cui una Parte Contraente ritenga, indipendentemente dal rapporto della Commissione europea, che un’altra Parte Contraente non abbia osservato le norme dell’Articolo 3(2), può essa stessa da sola portare il caso davanti alla Corte di Giustizia. In entrambi i casi, il verdetto della Corte di Giustizia deve essere vincolante per le parti sotto processo, che devono prendere le misure necessarie per conformarsi a quanto stabilito dal verdetto in uno spazio di tempo che sarà deciso dalla Corte.

Questa è una norma foriera di controversie: se uno Stato non fa i compiti e la Commissione Europea non nota la mancanza, un altro Stato può ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per denunciare lo Stato che non rispetta i propri doveri.
Presumibilmente non si arriverà mai a tanto, ma si procederà per vie diplomatiche per far si che sia la Commissione Europea ad intervenire.
In ogni modo, i PIGS sono avvisati!

  1. Se, sulla base delle sue valutazioni o di una valutazione della Commissione Europea, una Parte Contraente ritenga che un’altra Parte Contraente non abbia preso le misure necessarie per mettersi in regola con il verdetto della Corte di Giustizia a cui si fa riferimento nel paragrafo 1, questa può portare il caso alla Corte di Giustizia e richiedere l’imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nel quadro dell’Articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Se la Corte trova che la Parte Contraente interessata non si sia conformata al suo verdetto, può imporre ad essa il pagamento di una somma forfettaria o di una pena adeguata alle circostanze e che comunque non può superare lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. L’importo imposto a una Parte Contraente la cui moneta è l’euro deve essere pagabile all’European Stability Mechanism (il Fondo Salva Stati, nda). In altri casi, i pagamenti devono essere indirizzati al bilancio dell’Unione europea.

Questo comma potrebbe rivelarsi un boomerang o al massimo ininfluente nel momento in cui lo Stato che viola le disposizioni e viene sanzionato, necessita dei finanziamenti dell’ESM.
Prendiamo l’esempio della Grecia.
PIL 250 miliardi.
Sanzione potenziale: 250 milioni.
Rapporto debito/PIL: 188%
Deficit: 9% (22.5 miliardi)
In questo caso, l’effetto deterrente è risibile e i 250 milioni sono poco più dell’1% del deficit!

TITOLO IV

COORDINAMENTO E CONVERGENZA DELLA POLITICA ECONOMICA

Articolo 11

Nell’ottica di confrontare le migliori soluzioni possibili e di lavorare insieme a una politica economica più strettamente coordinata, le Parti Contraenti garantiscono che tutte le più importanti riforme di politica economica che esse pensano di intraprendere saranno discusse ex ante e, laddove sia appropriato, coordinate fra di loro. Questo coordinamento deve coinvolgere le istituzioni dell’Unione Europea così come richiesto dal diritto dell’Unione Europea.

Cosa buona e giusta. Chissà se così riusciremo ad avere una politica economica sensata!
Contemporaneamente, questo articolo implica che fino adesso ognuno ha agito a proprio piacimento e non si sono perseguite le “migliori soluzioni possibili”.
Molto incoraggiante!

Nel prossimo post parleremo del Fondo Salvastati (ESM).
Il Fiscal Compact a confronto è acqua fresca!

Più fibra (ottica) per tutti!

Nel programma elettorale del M5S è già prevista la copertura completa dell’ADSL a livello di territorio nazionale, la statalizzazione della dorsale telefonica, con il suo riacquisto a prezzo di costo da Telecom Italia, e l’impegno da parte dello Stato di fornire gli stessi servizi a prezzi competitivi ad ogni operatore telefonico

Io ritengo che lo Stato debba considerare l’accesso alla banda larga un investimento strategico al pari delle grandi infrastrutture e fare un salto di qualità, passando dall’attuale sistema (misto fibra ottica – doppino di rame) ad un sistema di fibra ottica puro, cosidetto Fiber to the Home (FTTH), dove la fibra ottica arriva direttamente a casa o in azienda.

Già esistono dei progetti finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti per 500 milioni di Euro che dovrebbero portare la Fibra ottica in 30 città entromil 2017 (però fino fino all’area antistante agli edifici (Fibre to the Street, FTTS).

La tecnologia basata sul doppino di rame è stata introdotta in Italia negli anni 20 dalla SIP:

dopo quasi un secolo è arrivato il momento di passare ad uno stadio evolutivo superiore.

Se lo Stato diventasse proprietario della rete telefonica, potrebbe investire liberamente in questo salto di tecnologia e garantire la connettività per i prossimi decenni, potendo offire ai consumatori una rete che supporta fino ad un gigabit/sec di velocità (es. Google Fiber)

Per coprire le aree non coperte, si può accedere ai finanziamenti europei (vedasi http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_broadband_guidelines/guidelines_it.pdf)

Questo investimento verrebbe remunerato direttamente in quanto lo Stato o l’ente proprietario della rete telefonica affitterebbe la rete agli operatori a fronte di un canone.

Indirettamente perchè secondo studi autorevoli, un raddoppio della velocità di connessione a banda larga produce un aumento del PIL dello 0,3%.

Un ulteriore raddoppio della velocità incrementa il PIL dello 0,6%.

Un report di Ericsson e Arthur D. Little afferma che per ogni aumento del 10% nella penetrazione della banda larga, il PIL cresce dell’1%.

Un investimento su questa scala porterebbe ad un ulteriore diminuzione del costo dell’investimento, poichè avremmo un mega progetto che consente delle grosse economie di scala.

Inoltre si andrebbe a recuperare tutto il rame dei cavi che attualmente ha un valore inestimabile, testimoniato dai continui furti di cavi.

Avere la banda larghissima, consentirebbe finalmente lo sviluppo del telelavoro e della telepresenza.
Anche oggi è già possibile una teleconferenza con mezzi quali Skype, etc, ma una diffusione capillare della fibra ottica consentirebbe l’utilizzo di sistemi di telepresenza ad altissima risoluzione (come Halo).

Questo avrebbe ulteriori ricadute sull’economia: minori spostamenti per lavoro, meno traffico, meno emissioni di Co2, meno incidenti, più efficienza, meno malattie, etc.

Tutta una serie di benefici non quantificabili in questa sede, ma che sicuramente contribuirebbero ad una crescita sana dell’economia e del benessere generale.

Un investimento che rende dal primo giorno e per decenni a venire.

Infine, si potrebbe mandare in pensione il digitale terrestre e canalizzare tutto il traffico televisivo sulla fibra ottica, anche qui riscuotendo un giusto canone dalle reti televisive.

Le frequenze radio liberate potrebbero essere messe all’asta e vendute agli operatori di telefonia mobile, che potrebbero così ulteriormente migliorare i loro servizi (vedasi LTE).

Caro libri – introduzione massiva dell’uso di Ebook ed eliminazione dei libri scolastici cartacei

Negli ultimi anni sono state proposte diverse soluzioni per l’introduzione dell’Ebook nella scuola italiana, ma l’approccio è disorganizzato e non omogeneo.

Nella migliore delle ipotesi abbiamo un sistema misto (Ebook + cartaceo) dove non si è ottenuto alcun risparmio per le famiglie.

Alcuni numeri per capire le dimensioni del fenomeno (dati Istat e Federconsumatori):
Oltre 7.000.000 di studenti di cui quasi 3 milioni iscritti alle scuole superiori.
Quasi 2 milioni di studenti universitari.
Spesa media per uno studente di prima media: 435 € (libri + dizionari)
Spesa media per uno studente di primo liceo: 730 € (libri + dizionari)
Spesa media per gli anni successivi al primo: 270 €

Quest’anno il Governo ha stanziato 103 milioni per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado.
I libri della scuola primaria vengono finanziati dai Comuni, notoriamente a corto di fondi e in molti casi, sull’orlo del dissesto finanziario.

Esistono già degli esperimenti come „Book in Progress”, dove una rete di docenti ha scritto dei libri in formato Ebook, consentendo un notevole risparmio agli studenti.

La mia idea è quella di cambiare radicalmente il sistema, introducendo l’Ebook a partire dalla prima elementare fino ad arrivare all’Università.

Per quanto riguarda la fornitura dei libri, dizionari e dispense, si potrebbero considerare due varianti:

1) Variante „Creative Commons”: Una commissione di docenti crea tutti i libri di testo per tutte le scuole con licenza Creative Commons. Questi testi saranno scaricabili gratuitamente
2) Variante „Commerciale”: I libri scolastici dovrebbero essere messi in uno „store” approvato dal Ministero dell’Istruzione e i libri dovrebbero avere un prezzo massimo di 2.90 € per compensare adeguatamente gli autori.

Attualmente il miglior lettore in commercio è il Kindle Paperwhite che costa 129 €.
Considerando una fornitura all’ingrosso per milioni di pezzi, si potrebbe spuntare un prezzo decisamente più basso.

Un lettore Ebook ha un grado di obsolescenza più basso rispetto a Smartphone e PC, quindi si può tranquillamente considerare una vita media di 5 anni.
Questa cifra corrisponde a circa 20 € per anno di utilizzo.

Aggiungiamo 10 libri per anno e avremo una spesa complessiva inferiore ai 70 € per anno e per studente.

Rispetto alla realtà attuale, abbiamo un risparmio del 500%, che va moltiplicato per tutti gli anni di vita scolastica dello studente (18-20 anni)

Ulteriori vantaggi:
1) Riduzione di utilizzo di carta (attualmente il giro di affari dei libri scolastici rappresenta il 20% del totale in termini economici, molto di più in termini di consumo di carta)
2) Riduzione dello sforzo degli studenti che spesso devono caricare dei pesi eccessivi per la loro statura, causando patologie che richiedono cure ortopediche a lungo termine.
Queste patologie hanno dei costi economici e sociali molto alti che in questa sede non so stimare, ma chi soffre di mal di schiena cronico o difetti di postura può facilmente verificare.

Questa è una riforma a costo zero per lo Stato, dove abbiamo un ritorno immediato, sia per la collettività in generale che per le famiglie interessate.

Della riforma del TFR e l’abbassamento dello Spread (a.k.a la Riforma del Cuius)

Caro Presidente Monti,
vengo subito al dunque e Le propongo una riforma del settore pensionistico che potenzialmente avrebbe i seguenti vantaggi:

1)    Migliorare a costo zero il settore pensionistico
2)    Abbassare lo spread in maniera duratura

Partiamo da uno dei pilastri del nostro sistema pensionistico: il fondo TFR
Attualmente il TFR corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda.
Se lo lasciamo in azienda, matura secondo un indice composto costituito dalla somma dell’1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento della variazione (se positiva) dell’indice dell’inflazione rilevata dall’ISTAT.
Se conferito in un fondo pensione di tipo aperto o chiuso oppure ad un piano di previdenza individuale, abbiamo un rendimento che viene determinato dall’andamento del mercato, dalla bravura del gestore, al netto delle commissioni che quest’ultimo (in)giustamente e (im)meritatamente incassa.
Innumerevoli studi dimostrano che a parità di profilo di rischio e trattamento fiscale, il prudente TFR lasciato in azienda rende di più ed è più sicuro di un fondo gestito attivamente.

La mia proposta:

Perchè non incanalare i versamenti del TFR in un fondo che investe in titoli di Stato indicizzati come i BTPi?
Lo Stato potrebbe creare una banca telematica dove ad ogni lavoratore viene assegnato un conto per il TFR. Su questo conto, assegnato a vita (come il codice fiscale), il datore di lavoro versa i contributi che vengono investiti automaticamente in titoli del Tesoro indicizzati all’inflazione.

Vantaggi:

1)    Maggiore sicurezza per il lavoratore
2)    Rendimento più alto rispetto ad altre forme di previdenza integrativa (considerate a parità di profilo di rischio)
3)    Maggiore rendimento = maggiore entrate fiscali per lo Stato
4)    Flessibilità assoluta in caso di cambio di occupazione: il conto rimane unico a vita.
5)    Zero dispersione in commissioni di gestione (il conto della casalinga ci insegna che a parità di rendimento, una commissione di gestione annua dell’1%, in un periodo di 35 anni, implica un rendimento complessivo decurtato del 29%)
6)    L’eventuale fallimento del datore di lavoro o del gestore del fondo non sarebbe più un problema per il contribuente (senza considerare le mancate controversie giudiziarie e relativi costi che emergono in caso di fallimento)
7)    Considerando uno stipendio lordo medio annuo di ca. 19000 €, la quota del 6.91% (1312 €), moltiplicata per circa 16.000.000 di lavoratori dipendenti in Italia corrisponderebbe a circa 20.000.000 € (venti miliardi). Questi 20 miliardi all’anno, investiti in BTPi, porterebbero ad un’immediato calo del famigerato spread.
8)    Gli interessi maturati rimarrebbero in Italia e contribuirebbero alla nostra economia e non ad ingrassare banche straniere e speculatori di ogni ordine e grado.
9)     I contributi versati a forme di previdenza complementare sono deducibili per un massimo di 5164,67 €. Applicando lo stesso trattamento al nostro fondo e ipotizzando uno scenario molto prudente dove il versamento “extra” sarebbe di 50 € al mese, avremmo circa 800.000.000 € in più. Facciamo 100 €? Siamo già a 1.600.000.000 €. Vogliamo estendere lo stesso trattamento anche ai lavoratori autonomi?
10)   Questa somma disponibile a lungo termine (in pratica l’intera vita lavorativa dei dipendenti, al netto dei riscatti anticipati previsti dalla legge) andrebbe a smussare i picchi della speculazione a breve termine, consentendo una gestione più tranquilla e meno emergenziale del debito pubblico.

Buon lavoro!

Lettera aperta all’Onorevole Bersani

Caro Onorevole Bersani,

mi rivolgo direttamente a Lei per chiedere dei lumi sulla famosa legge che porta il Suo nome, visto che nessuno può dare un’interpretazione più corretta di una legge di chi l’ha concepita e scritta.

Vengo al dunque: ho sottoscritto un abbonamento con la Tre che prevede un pacchetto dati mensile: non mi è stato fornito alcun tipo di hardware in comodato d’uso, ma solo la scheda SIM, al prezzo di 17 € al mese.

Dopo un anno, ho chiesto di interrompere il contratto (durata prevista 24 mesi), ma la Tre mi ha detto che in caso di interruzione anticipata del contratto, dovrei pagare una penale di 300 €.

Da quanto mi risulta, il Suo decreto prevede che siano esigibili dal fornitore solo delle somme giustificate dal tipo di servizio usufruito (nel mio caso solo la connessione) e dalle spese giustificate dai costi dell’operatore.

Visto che non ho preso un modem in comodato d’uso, non riesco a comprendere quali possano essere questi costi.

Infatti, vivendo in Germania, ho avuto la stessa esperienza, ma con un esito differente.

Ho disdetto il contratto che prevedeva anche quì solo la fornitura della connessione, senza modem in comodato.

  1. La disdetta è stata fatta via email, tramite autenticazione sul portale del fornitore e non con raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del documento come in Italia.
  2. La disdetta è stata convalidata in forma scritta dal fornitore che ha staccato la connessione al mese successivo
  3. Alla restituzione della SIM da parte mia, ho ricevuto la mensilità di cauzione dopo una settimana. Non mi è stato addebitato alcun costo.

La domanda finale è: a cosa serve la legge Bersani e in che modo questa aiuta il consumatore? Nel mio caso, sono fesso io che non so far valere un eventuale diritto o la Tre agisce nel rispetto della Legge?

Speranzoso di ricevere un Suo segno, La saluto cordialmente!

BC

Rotatorie

Cari Bloggers,

chi mi segue dalla prima ora ricorderà il post riguardante la Catania-Gela, dove denunciai la evidente esecuzione dei lavori secondo la nobile arte del “futti futi chi Diu perdona a tutti”.

Sono passati gli anni e si sta provvedendo a mettere in sicurezza la nostra Falluja-Baghdad, ma anche stavolta di fare il lavoro a regola d’arte non se ne parla proprio.

Ammirando l’esecuzione dei lavori presso le rotatorie ancora da ultimare, ho notato l’esiguo strato di asfalto nonchè il massicciato piuttosto carente (pietrisco pressato). Quello che era un vago sospetto, si è trasformato in una tenue certezza quando ho confrontato il modus operandi presso un cantiere in quel di Sindelfingen.

Come unità di misura ho utilizzato una tessera sanitaria dall’altezza di 12 cm.

Come potete vedere, lo strato di breccia grossa equivale a circa 3-4 volte l’altezza della tessera. Stessa cosa dicasi per lo strato di asfalto.

In totale abbiamo quasi un metro di materiale, disposto su un terreno già livellato e compresso a regola d’arte.

Pur non essendo ingegneri, possiamo dedurre che sia per la quantità che per la qualità e il mix dei materiali, questa rotatoria resisterà in secula seculorum, necessitando di qualche ritocco nel corso degli anni.

Possiamo affermare la stessa cosa sulle rotatorie della Catania-Gela?

Anche io un infame!

bc41

Cari Bloggers,

come sapete, la candidatura al Parlamento Europeo di Sonia Alfano, nella lista dell’Italia dei Valori, è stata accolta con entusiasmo dagli amici degli amici, che hanno dato il benvenuto a modo loro, scrivendo “Sonia Alfano infame” su un muro in via Calatafimi a Palermo.

Se anche voi vi sentite infami come Sonia Alfano, potete partecipare alla campagna graffitara.

Potete scegliere il muro 1, 2 o 3, scrivere “nome cognome infame”, inserire il PIN (il codice alfanumerico posizionato alla destra di “Bitte”) nell’apposito campo e cliccare su “Bild erstellen”.

Se il codice non dovesse essere riconosciuto, riprovate aggiornando la pagina.

Buona campagna a tutti!